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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002, 2003 e 2004 su un immobile accatastato in categoria D/1, sostenendo che fosse strumentale all'attività agricola dei soci e dovesse essere considerato rurale. Il Comune aveva negato il rimborso perché nell'immobile si svolgeva un'attività diversa dall'esercizio ordinario dell'agricoltura e, soprattutto, perché il fabbricato non era accatastato in una categoria rurale. Il Comune ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente deducendo cinque motivi. Con il primo ha sostenuto che, in assenza di classamento in categoria A/6 o D/10, la contribuente avrebbe dovuto impugnare autonomamente la classificazione catastale: non poteva ottenere il riconoscimento della ruralità contestando direttamente la pretesa ICI. Gli ulteriori profili di violazione delle medesime norme sono stati assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: l'immobile risultava classificato D/1 e la cooperativa non aveva impugnato tale classamento, né nel giudizio né in altri procedimenti. La categoria catastale non poteva essere considerata irrilevante né il giudice tributario poteva sostituirsi all'autorità competente per attribuire una diversa categoria. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso. Spese compensate. Decisione del 23 marzo 2016, depositata il 27 aprile 2016.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994

    Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI.

    Per ottenere l'esenzione ICI invocando la ruralità, il contribuente deve contestare il classamento catastale non rurale; finché questo resta valido, l'immobile è assoggettato all'imposta.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (4/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009.

    L'esclusione dall'ICI opera per gli immobili iscritti nelle categorie catastali rurali pertinenti, quando ricorrono i requisiti di legge. La ruralità non può essere fatta valere in luogo della necessaria impugnazione di un diverso classamento.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. n. 14/2009

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (4/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009.

    La disposizione, nel quadro interpretativo richiamato dalla Corte, collega l'esclusione dall'ICI al riconoscimento catastale della ruralità; un immobile iscritto in una diversa categoria resta imponibile se il classamento non viene impugnato.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Chi chiede l'esenzione ICI sostenendo che un fabbricato sia rurale deve verificare che il classamento catastale sia coerente con tale pretesa; se l'immobile è iscritto in una categoria diversa, deve impugnare autonomamente l'atto di classamento.
  • La contestazione della pretesa tributaria non sostituisce l'impugnazione del classamento: il giudice tributario non può attribuire in quella sede una categoria catastale diversa, attività riservata all'autorità competente.
  • Finché un classamento non rurale resta efficace, il fabbricato è assoggettato a ICI, anche se il contribuente sostiene che sia materialmente destinato all'attività agricola.
  • Anche il Comune, se intende assoggettare a ICI un immobile già classificato in categoria rurale A/6 o D/10, deve contestare autonomamente quel classamento.

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