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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34267/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza. Denunciava violazione degli artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse verificato adeguatamente la sua pericolosità e soprattutto non avesse valutato l'esistenza di vincoli effettivi in Italia, indicati nello svolgimento di permessi premio presso la nipote, figlia del fratello. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico: il ricorrente non aveva allegato elementi concreti idonei a dimostrare un'effettiva ingerenza del provvedimento nella vita privata e familiare, né una reale integrazione sociale, familiare o lavorativa sul territorio nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato l'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, qualificando l'espulsione come misura amministrativa alternativa alla detenzione, obbligatoria in presenza dei presupposti di legge salvo cause ostative. Ha inoltre riconosciuto che il diritto alla vita privata e familiare resta rilevante ai fini dell'espulsione, alla luce dell'art. 19 del medesimo decreto, dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 8 CEDU, ma ha escluso che nel caso concreto vi fosse una motivazione carente o illogica, poiché il giudice di merito aveva considerato e motivatamente escluso la sussistenza di vincoli effettivi ostativi all'espulsione, evidenziando la genericità delle deduzioni difensive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma non sviluppato in modo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena è una misura amministrativa alternativa alla detenzione, di competenza del giudice di sorveglianza e obbligatoria quando ricorrono i presupposti di legge, salvo cause ostative.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    pur dopo le modifiche normative, conserva rilevanza il divieto di espulsione quando il provvedimento incida in modo illegittimo sul diritto alla vita privata e familiare, con valutazione dell'effettività dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale e della durata della permanenza.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano rende tuttora rilevante, ai fini dell'espulsione, la tutela della vita privata e familiare.

  • art. 8 Convenzione EDU

    costituisce parametro interposto che impone di considerare il diritto alla vita privata e familiare del destinatario dell'espulsione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione di un'impugnazione irrituale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione dello straniero detenuto, il giudice deve verificare sia i presupposti legali dell'espulsione sia l'eventuale presenza di cause ostative, incluse quelle inerenti alla tutela della vita privata e familiare.
  • La tutela della vita privata e familiare del cittadino extracomunitario conserva rilievo nell'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, anche dopo le modifiche legislative, in quanto il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato consente di valorizzare l'art. 8 CEDU come parametro interposto.
  • Per censurare efficacemente un provvedimento di espulsione non basta allegare in modo generico relazioni familiari o contatti occasionali: occorre indicare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'effettività dei vincoli familiari o dell'inserimento sociale in Italia.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è immune da vizi quando dia conto, in modo logico e congruente, delle ragioni per cui ritiene insussistenti cause ostative all'espulsione, anche escludendo la rilevanza di allegazioni difensive generiche.
  • Il ricorso per cassazione privo di specificità e fondato su deduzioni generiche è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e, ove ricorrano profili di colpa processuale, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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