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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32358/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per genericità e aspecificità dei motivi e per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. La responsabilità penale affermata dalla sentenza impugnata è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva affermato la sua responsabilità per i reati indicati nell'imputazione. Dal testo disponibile non risultano né la descrizione dei fatti né l'indicazione degli specifici reati contestati. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione appropriata sul trattamento sanzionatorio, fondata su elementi specificamente indicati e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che i motivi erano generici e aspecifici, poiché non indicavano le specifiche ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontavano con le argomentazioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    motivi generici e aspecifici

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non specificano le ragioni della doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non specifichi le ragioni della doglianza, sia in fatto sia in diritto.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; il mancato confronto con le argomentazioni del giudice di merito determina l'inammissibilità per aspecificità.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio, quando sia motivata mediante il richiamo a elementi specificamente indicati, non è sindacabile in sede di legittimità attraverso censure generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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