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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11531/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

A seguito di indagini della Procura, un'amministrazione provinciale aveva irrogato a carico di una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata per l'asserita illecita percezione di contributi comunitari nel settore agricolo. L'interessato aveva opposto l'ordinanza-ingiunzione, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato omessa motivazione e violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza passata in giudicato, resa in altro giudizio di opposizione relativo a un coobbligato/concorso nella medesima vicenda, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza della Provincia a irrogare la sanzione perché la materia sarebbe stata riservata al Ministero competente; con la seconda ha dedotto la violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, assumendo che la contestazione sarebbe stata tardiva per decorso del termine quadriennale di prescrizione comunitaria, e non di quello quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, applicato dalla Corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione e annullando la sanzione amministrativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenienza del giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato esterno e per l'effetto preclusivo della decisione passata in giudicato

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norme invocate come parametri di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione su punto decisivo

  • art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato per affermare che nel concorso nell'illecito amministrativo il contributo concorsuale può essere anche agevolatore

  • artt. 2 e 3, comma 1, l. 23 dicembre 1986, n. 898

    richiamati come disciplina sanzionatoria dell'indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo

  • art. 3 Regolamento del Consiglio CE n. 2988/1995

    invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del termine quadriennale di prescrizione/contestazione

  • art. 28 l. n. 689/1981

    menzionato dalla Corte di merito come base del termine quinquennale ritenuto applicabile

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Quando più soggetti concorrono nella commissione di un illecito amministrativo, la decisione passata in giudicato resa nei confronti del responsabile principale può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti del concorrente, se accerta un presupposto comune dell'illecito che incide sulla sua responsabilità.
  • L'efficacia riflessa del giudicato non richiede identità soggettiva piena tra i giudizi, ma opera quando esiste un nesso logico-giuridico tra le due controversie tale che l'accertamento definitivo reso in una incida sulla fattispecie dedotta nell'altra, nel rispetto del contraddittorio e della difesa.
  • Nel concorso di persone nell'illecito amministrativo, è sufficiente anche un contributo agevolatore, purché consapevolmente diretto a facilitare la commissione dell'illecito o a rafforzarne il proposito.
  • Se la cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari e la questione decisa comporta l'accoglimento dell'opposizione, la causa può essere definita direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Una censura assorbente che elimina in radice il fondamento della pretesa sanzionatoria rende non necessario l'esame di ulteriori motivi, anche relativi alla prescrizione o tempestività della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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