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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23584/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina impropria deducendo: 1) errata qualificazione del fatto come rapina anziché come furto e lesioni, sostenendo che non avrebbe coartato la volontà della vittima ma si sarebbe limitato a opporre resistenza quando la vittima tentava di riprendersi la banconota; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) c.p., poiché la persona offesa sarebbe stata integralmente risarcita (danno materiale e morale) con dichiarazione prodotta in appello e non acquisita dalla Corte

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui nella rapina impropria è sufficiente qualsiasi atto di violenza idoneo a coartare la libertà fisica o psichica della vittima o di terzi (anche una spinta, uno strattone, uno schiaffo): nel caso il ricorrente aveva dato una spallata alla vittima facendola cadere e procurandole ferite, materiale che giustifica la qualificazione di rapina impropria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante l'avvenuto risarcimento successivo ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 4) c.p.; inoltre il danno economico non era di speciale tenuità (si trattava della sottrazione di 100 euro con i disagi procedurali subiti dalla vittima). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale va compiuta con riferimento al danno immediato e diretto derivante dal reato; l'eventuale risarcimento successivo non è rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

  • Giurisprudenza - rapina impropria (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella)

    Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Rv. 279813; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Rv. 171042

    Per la rapina impropria è sufficiente qualsiasi atto di forza o energia fisica, anche di minima intensità (es. spinta, strattone, schiaffo), purché idoneo a produrre una coazione sulla persona offesa o su terzi e quindi a garantire l'impossessamento o l'impunità.

  • Giurisprudenza - valutazione della tenuità del danno (Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, Pisano)

    Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272591

    Conferma il principio che la tenuità del danno patrimoniale va valutata rispetto al pregiudizio immediato derivante dal reato; il risarcimento intervenuto successivamente non incide sulla valutazione della tenuità ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4).

Massime di principio

  • Nella rapina impropria qualsiasi atto di violenza fisica idoneo a coartare la volontà della vittima (anche di lieve entità, come una spinta) può trasformare un furto in rapina.
  • La qualificazione del fatto dipende dalla natura e dall'effetto della condotta sul soggetto offeso: lesioni e cadute provocate per assicurarsi la presa costituiscono elemento decisivo per la rapina impropria.
  • Per valutare l'eventuale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) c.p. si considera il danno immediato e diretto derivante dal reato; il successivo risarcimento non neutralizza automaticamente la gravità del fatto né determina la speciale tenuità del danno.
  • Elementi non patrimoniali e oneri procedurali subiti dalla vittima (es. recarsi più volte dai Carabinieri o partecipare a udienze) possono essere considerati nella valutazione complessiva della non tenuità del danno.
  • Chi intende far valere il risarcimento come fattore attenuante dovrebbe produrre e far valutare le prove in tempo utile nei gradi di merito, ma anche in tal caso il giudice valuta la rilevanza rispetto al danno immediato e diretto.

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