Cassazione Civile, Ordinanza n. 05892/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società bancaria ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria le richiedeva l'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale, emessa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo in garanzia impropria. La sentenza di merito conteneva, da un lato, la conferma del decreto ingiuntivo favorevole alla banca nei confronti dell'opponente e, dall'altro, la condanna del terzo chiamato a tenere indenne l'opponente e a risarcirle i danni. La contribuente ha sostenuto che, ai fini dell'imposta di registro, non poteva esserle imputata anche l'imposta proporzionale riferita al capo autonomo della sentenza riguardante il rapporto tra opponente e terzo chiamato, poiché si trattava di statuizioni distinte e relative a rapporti diversi. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 21, comma 1, e 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, lamentando che la CTR avesse ritenuto la banca obbligata in solido per l'intera imposta di registro, senza distinguere tra i capi della sentenza e senza considerare che la solidarietà non si estende ai soggetti estranei al rapporto sostanziale cui la statuizione si riferisce.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una sentenza con più capi autonomi relativi a rapporti diversi, l'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 impone di verificare se le statuizioni siano necessariamente connesse oppure solo occasionalmente collegate; nel secondo caso ciascuna statuizione va tassata separatamente. Nel caso concreto, la banca era tenuta in solido solo per l'imposta dovuta sul capo che confermava il decreto ingiuntivo in suo favore, già assoggettato a imposta proporzionale al momento della registrazione del decreto, ma non anche per l'imposta proporzionale relativa al capo concernente la condanna del terzo chiamato in garanzia impropria, perché riferito a un rapporto diverso e autonomo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, nei giudizi con pluralità di parti e litisconsorzio facoltativo, non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto della decisione. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se un atto contiene più disposizioni non necessariamente derivanti l'una dall'altra, ciascuna è tassata separatamente; se invece le disposizioni sono necessariamente connesse per intrinseca natura, l'imposta si applica una sola volta sulla disposizione più onerosa. La regola del comma 2 è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La solidarietà per il pagamento dell'imposta di registro, nei processi con pluralità di parti, non si estende indiscriminatamente a tutti i partecipanti al giudizio quando vi sia litisconsorzio facoltativo; rileva il rapporto sostanziale cui la sentenza inerisce, non la sentenza in sé.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, il criterio decisivo è la riferibilità dell'imposizione al singolo rapporto sostanziale deciso, non la mera partecipazione formale al processo.
- Quando una sentenza contiene più capi autonomi relativi a rapporti diversi, essi vanno tassati separatamente se non sussiste una connessione necessaria e intrinseca tra le statuizioni.
- La solidarietà passiva per l'imposta di registro ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986 non si estende ai soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del singolo capo di sentenza, soprattutto nei casi di litisconsorzio facoltativo.
- La chiamata in garanzia impropria mantiene l'autonomia dei rapporti sostanziali e non consente di imputare indistintamente a una parte l'imposta dovuta per statuizioni riferite al rapporto tra altre parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05809/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05844/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05845/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05846/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →