Cassazione Penale, Sentenza n. 5864/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela. Il ricorrente ha osservato che l\'imputazione comprendeva l\'aggravante prevista dall\'art. 61 n.5 c.p. (aver approfittato di circostanze che ostacolano la privata difesa, nel caso di contatti telematici che impediscono di verificare identità e merce), che integra la forma aggravata di truffa ai sensi dell\'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. e rende il reato procedibile d\'ufficio; pertanto la remissione della querela non avrebbe dovuto produrre l\'estinzione del reato senza una valutazione giudiziale che escludesse la sussistenza dell\'aggravante. Il Procuratore, con successiva memoria, aveva chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che il giudice avesse implicitamente riqualificato il fatto escludendo l\'aggravante, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse esaminato previa la sussistenza dell\'aggravante e che perciò la remissione non potesse estinguere il reato senza tale accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza impugnata e rinviando per giudizio alla Corte d\'Appello di Catanzaro. La Corte ha rilevato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto preliminarmente valutare l\'esistenza o l\'esclusione dell\'aggravante richiamata nell\'imputazione; in assenza di tale valutazione la remissione della querela non è idonea a determinare l\'estinzione del reato e la declaratoria di non doversi procedere.
Norme richiamate
Definisce il reato di truffa; la sentenza applica il riferimento alla forma aggravata contenuta nei commi successivi quando ricorra la circostanza di cui all\'art. 61 n.5.
art. 61 n.5 c.p. (circostanza aggravante)
La circostanza consistente nell\'aver profittato di condizioni che ostacolano la privata difesa (ad es. contatti telematici a distanza che impediscono di verificare identità e merce). La sua sussistenza trasforma la truffa nella forma aggravata procedibile d\'ufficio.
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
Prevede la forma aggravata della truffa quando il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all\'art. 61, n.5; tale forma aggravata rende il delitto procedibile d\'ufficio.
Stabilisce che il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel comma che definisce le ipotesi aggravate (ossia il comma precedente). Ne consegue che la remissione della querela estingue il reato solo se non ricorrono le circostanze che rendono il fatto procedibile d\'ufficio.
art. 23, co. 8 d.lgs. 137/2020 (procedimento con contraddittorio scritto)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito della valutazione sull\'aggravante e sulla condizione di procedibilità.
Massime di principio
- Se l\'imputazione contiene un\'aggravante che, per la legge, trasforma il reato in procedibile d\'ufficio, la remissione della querela da parte della persona offesa non estingue automaticamente il reato: il giudice deve prima accertare e motivare la sussistenza o l\'esclusione dell\'aggravante.
- Il giudice non può dichiarare estinto il reato per remissione di querela senza aver preliminarmente esaminato l\'eventuale circostanza aggravante indicata nell\'imputazione; in caso di mancata valutazione la decisione è annullabile e la materia va riesaminata dal giudice competente.
- Se il Tribunale intende escludere l\'aggravante procedibilmente rilevante, tale esclusione deve risultare esplicita e motivata (ad esempio mediante riqualificazione del fatto), altrimenti il pubblico ministero può impugnare la decisione.
- In procedimenti che riguardano truffe via internet o contatti telematici, occorre valutare con attenzione gli elementi che possono concretizzare l\'art. 61 n.5 (vulnerabilità della vittima, impossibilità di verificare identità/merce): la loro contestazione cambia la condizione di procedibilità.
- Per il procuratore e la parte pubblica: quando nell\'imputazione si deduce un\'aggravante che rende procedibile d\'ufficio, è opportuno sollevare tempestivamente l\'eccezione e chiedere al giudice di pronunciarsi esplicitamente sulla sua sussistenza prima di accogliere richieste di estinzione per remissione di querela.
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