Cassazione Penale, Sentenza n. 39011/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la erronea convalida dell'arresto per il reato di evasione: il difensore sosteneva che al momento dell'arresto l'imputato non era in "detenzione domiciliare" ai sensi dell'art. 47-ter I. n. 354/1975, ma in "detenzione domiciliare sostitutiva" ex art. 56 I. n. 689/1981, con specifica autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dalle ore 8 alle ore 12. Ne deriverebbe l'applicabilità dell'art. 72, comma 1, I. n. 689/1981 (come modificato), che configura il reato solo se l'allontanamento si prolunga oltre le 12 ore; dato che l'arresto è avvenuto alle ore 18:00 del 05/07/2025, il termine di 12 ore non era decorso e l'elemento normativo dell'evasione non era dunque configurabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto. Ha accertato che l'imputato era in regime di detenzione domiciliare sostitutiva (sentenza del 09/09/2024, definitiva il 25/10/2024; decreto n. 2025/2092 del Magistrato di sorveglianza di Verona) e che la convalida aveva applicato erroneamente il regime dell'art. 47-ter I. n. 354/1975 anziché le norme sulle sanzioni sostitutive; poiché l'arresto è stato eseguito alle 18:00 e l'autorizzazione era limitata alle 8-12, il termine di 12 ore previsto dall'art. 72 I. n. 689/1981 (come modificato) non era decorso, per cui il fatto non integra il reato di evasione.
Norme richiamate
art. 47-ter I. n. 354 del 1975
Regime di "detenzione domiciliare" nell'ordinamento penitenziario (esecuzione della pena); la Corte ha ritenuto che tale norma sia stata applicata erroneamente in sede di convalida perché non era il regime effettivo dell'imputato
art. 56 I. n. 689 del 1981
Prevede la "detenzione domiciliare sostitutiva" come sanzione sostitutiva; la Corte ha richiamato che si tratta di un istituto diverso, con disciplina specifica relativa agli allontanamenti autorizzati
art. 72, comma 1 I. n. 689 del 1981
"non si è protratto oltre le dodici ore (così, testualmente, il ricorso)"
La Corte interpreta l'art. 72 nel senso che il reato collegato all'allontanamento dalla detenzione domiciliare sostitutiva sussiste solo se l'assenza si prolunga oltre le 12 ore; tale soglia non era raggiunta nel caso di specie
art. 71, comma 1, lett. v) d.lgs. n. 150/2022
Norma richiamata come modifica della disciplina sull'art. 72 I. n. 689/1981; concorrente alla definizione della soglia delle 12 ore per la detenzione domiciliare sostitutiva
art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Ulteriore riferimento normativo citato in relazione alle modifiche legislative che hanno inciso sulla disciplina delle sanzioni sostitutive e sul calcolo del termine rilevante per l'evasione
Norma procedurale richiamata nell'ambito del procedimento abbreviato con cui il Tribunale di Verona aveva applicato la pena; non centrale rispetto alla decisione sul vizio di convalida, ma presente negli atti originari
Massime di principio
- Prima di convalidare un arresto per evasione verificare con attenzione quale regime di "detenzione domiciliare" sia applicabile (esecuzione pena ex art. 47-ter c.p. vs sanzione sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981): la diversa natura giuridica comporta conseguenze diverse sull'integrazione del reato
- Nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981) occorre calcolare il periodo di allontanamento rispetto alla soglia delle 12 ore prevista dall'art. 72: l'assenza è penalmente rilevante solo se supera tale termine
- Documentare e allegare ai ricorsi i decreti o le autorizzazioni del Magistrato di sorveglianza che stabiliscono giorni e orari di allontanamento: sono decisivi per valutare la fondatezza dell'accusa di evasione
- Se la polizia giudiziaria o l'autorità giudicante applicano per errore la disciplina dell'esecuzione penale anziché quella delle sanzioni sostitutive, il difensore può ottenere l'annullamento senza rinvio della convalida se risulta che il fatto non integra reato
- In contestazioni analoghe, verificare anche eventuali modifiche legislative intervenute (decreti legislativi recenti) che possono aver cambiato la soglia o la disciplina applicabile
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