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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37933/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria preceduto da comunicazione preventiva inviata via PEC. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento disposto in primo grado, ritenendo invalida la notificazione della comunicazione preventiva perché trasmessa in formato PDF anziché con estensione .p7m, reputata necessaria per garantire integrità, immodificabilità del documento, firma digitale e identificabilità dell'autore; inoltre aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di preventiva comunicazione prima dell'iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 49, comma 2, 25, comma 2, e 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato illegittima la notifica via PEC con file PDF invece che .p7m, in contrasto con gli orientamenti di questa Corte che riconoscono l'equivalenza tra formati di firma digitale CADES e PADES. La parte resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha rilevato che la CTR non si è uniformata al principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non esiste un obbligo esclusivo di utilizzo della firma digitale in formato CADES (.p7m), essendo equivalente anche il formato PADES che mantiene l'estensione .pdf, purché il documento garantisca le verifiche richieste. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non esiste, ai fini della validità della sottoscrizione digitale e della notificazione via PEC, un obbligo esclusivo di utilizzare il formato CADES con estensione .p7m, poiché è ammesso anche il formato PADES che conserva l'estensione .pdf.
  • La validità del documento informatico sottoscritto digitalmente non dipende dalla sola estensione del file, ma dalla presenza delle garanzie tecniche idonee a consentire l'identificazione dell'autore, l'integrità del documento e le verifiche richieste dall'ordinamento.
  • Il giudice di merito che escluda la validità di una notificazione via PEC solo perché il file è in formato .pdf, senza considerare l'equivalenza giuridica dei formati di firma digitale ammessi, viola i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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