Cassazione Penale, Ordinanza n. 33266/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela nei confronti dell'imputato per furto aggravato in concorso con un minore, con minore che risulta essere giudicato separatamente. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché privi delle necessarie ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno, oltre che ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la decisione del giudice di merito non è arbitraria e non è sorretta da motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza indicare specifiche ragioni di diritto o decisivi elementi di fatto.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo se risulta arbitraria o manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere contestato in cassazione solo mediante una critica specifica e non meramente riproduttiva delle doglianze già esaminate nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
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