Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27667/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale contestava l'erronea applicazione della norma in materia di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto incolpevole la mancata conoscenza del processo da parte della imputata nonostante la nominazione di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui. Secondo il ricorrente, la semplice assenza del difensore non prova automaticamente l'abbandono incolpevole della difesa: l'imputata aveva l'onere di mantenere contatti periodici e, in mancanza di fatti che dimostrino l'impossibilità di ottenere notizie dal difensore nominato, la mancata conoscenza è da considerarsi imputabile a colposa negligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che la mancata conoscenza del processo da parte della Brugiotti fosse incolpevole, rilevando che la nominativa del difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio imponevano all'imputata l'onere di diligenza informativa. Non essendo state fornite specifiche circostanze che dimostrassero l'impossibilita o l'estrema difficoltà di ottenere notizie dal difensore, la mancata presentazione dell'imputata (e del difensore) alle udienze e l'assenza di spiegazioni convincenti sul mancato esercizio del mandato hanno portato la Corte a cassare l'ordinanza che aveva disposto la rescissione del giudicato. In pratica l'ordinanza impugnata è stata annullata e la decisione di merito dovrà essere conformata al principio che la mancata conoscenza non è incolpevole in tali condizioni.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Dopo la riforma del 2022 la rescissione del giudicato richiede che il condannato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia. La norma tutela l'imputato solo se l'ignoranza della celebrazione non sia imputabile a colposa trascuratezza dell'imputato, soprattutto quando sia stato nominato un difensore di fiducia.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro per valutare le condizioni di dichiarazione di assenza; la mancanza dei presupposti di art. 420-bis integra la possibilità di ricorrere alla rescissione quando sia provata l'assenza non imputabile all'imputato.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Citato nelle memorie difensive in relazione alle ipotesi di restituzione in termine per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha escluso che la fattispecie dedotta fosse stata la base della decisione impugnata, distinguendo l'analisi dall'istituto della rescissione ex art. 629-bis.

  • d.lgs. n. 150/2022 (riforma 'Cartabia')

    Modifica l'art. 629-bis imponendo i nuovi criteri di valutazione dell'ignoranza della celebrazione del processo e introducendo il criterio dell'effettiva conoscenza precedente alla sentenza come elemento decisivo.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per il fatto che, nelle udienze dibattimentali, il difensore d'ufficio ha sostituito quello di fiducia assente; utile a rilevare l'effettiva assenza del difensore nominato per tutta la durata del processo.

  • art. 606 e 608 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di applicazione della legge penale e motivazione): il Procuratore generale ha dedotto la violazione di legge e la Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo erronea la valutazione di incolpevolezza operata dalla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2022, per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis il condannato deve dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo prima della sentenza; la mera assenza del difensore non basta.
  • Se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso di lui, grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti periodici e di allegare prove che rendessero impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di informazione da parte del difensore.
  • La valutazione del giudice della rescissione è sostanziale: il giudice deve accertare fattualmente se l'ignoranza sia incolpevole o imputabile a colpa dell'imputato, non limitandosi a controlli formali.
  • Per dimostrare l'incolpevole ignoranza servono elementi concreti (prove di mancati contatti non imputabili all'imputato, comunicazioni comprovate di abbandono da parte del difensore, impedimenti oggettivi alla comunicazione), altrimenti prevale la conclusione di colposa trascuratezza.
  • La semplice giustificazione generica del difensore (es. problemi di PEC, pensionamento) senza elementi che provino l'impossibilità dell'imputato di ottenere notizie non è sufficiente a fondare la rescissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.