Cassazione Penale, Ordinanza n. 36473/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Sassari in data 8 maggio 2025. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché proposto direttamente dall'interessato senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La censura, quindi, riguarda in sostanza la legittimazione formale alla proposizione del ricorso e non il contenuto del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata presentata personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso presentato personalmente dal condannato è quindi inammissibile senza esame del merito.
La Corte applica la causa di inammissibilità prevista per gli atti di ricorso non sottoscritti da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso da parte del condannato determina inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva, la Corte non entra nel merito delle doglianze contro il provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Come è indicizzato
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