Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36473/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Sassari in data 8 maggio 2025. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché proposto direttamente dall'interessato senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La censura, quindi, riguarda in sostanza la legittimazione formale alla proposizione del ricorso e non il contenuto del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata presentata personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso presentato personalmente dal condannato è quindi inammissibile senza esame del merito.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte applica la causa di inammissibilità prevista per gli atti di ricorso non sottoscritti da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso da parte del condannato determina inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva, la Corte non entra nel merito delle doglianze contro il provvedimento impugnato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.