Cassazione Penale, Sentenza n. 32333/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la mancanza e l'illogicità della motivazione della Corte d'appello nella parte in cui veniva negato il beneficio della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Contestava che la Corte d'appello si era limitata a un generico rilievo sulla gravità dell'offesa senza effettuare la valutazione complessiva e bilanciata delle peculiari circostanze concrete del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo), richiesta anche dall'art. 133 c.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Inoltre rilevava l'inconferenza del richiamo a precedenti penali, non sufficienti di per sé a escludere il beneficio se non sussistono gli estremi di delinquenza abituale/professionale o la reiterazione di reati della stessa indole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., perché la motivazione della Corte d'appello era insufficiente. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio la valutazione libera ma conforme ai principi richiamati. La condanna per il reato di lesioni personali semplici non è stata revocata nel provvedimento di cassazione: la pronuncia è stata annullata solo sul punto del diniego del beneficio e rispedita per nuovo esame.
Norme richiamate
La norma prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete del fatto e del soggetto, non può essere esclusa con argomentazioni generiche sulla "gravità" dell'offesa.
Va considerato il complesso delle modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo per valutare l'entità del disvalore e il bisogno di pena, elementi necessari per decidere sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
Sez. U, n. 13681, 25/02/2016 (Tushaj)
Principio che impone al giudice di procedere a una valutazione equilibrata di tutte le peculiarità della fattispecie concreta per stabilire il disvalore della condotta ai fini dell'applicazione della particolare tenuità.
Sez. 6, n. 605, 03/12/2019 (Alberto)
I precedenti penali, da soli, non impediscono l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; assumono valenza ostativa solo se l'imputato è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure ha commesso più reati della stessa indole.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e motivata delle peculiarità concrete del fatto: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo.
- Una valutazione generica sulla "gravità" dell'offesa è insufficiente: il diniego del beneficio richiede argomentazione che colleghi le circostanze del caso ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
- La presenza di precedenti penali non impedisce di per sé l'applicazione della particolare tenuità; i precedenti ostano solo se indicano delinquenza abituale/professionale/per tendenza o reiterazione di reati della stessa natura.
- Se il giudice di merito omette o fornisce motivazione insufficiente in ordine al 131-bis, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; dunque errori motivazionali sul punto favoriscono il ricorso dell'imputato.
- Il giudice del rinvio ha libertà di valutazione, ma deve applicare i principi della giurisprudenza e dell'art. 133 c.p.; pertanto è possibile ottenere il riconoscimento del beneficio anche a fronte di condanna, se la rivalutazione lo giustifica.
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