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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17358/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in opposizione un decreto prefettizio di espulsione emesso per ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e per la ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno. In sede di opposizione aveva dedotto: la nullità del decreto per difetto di sottoscrizione, poiché firmato da un funzionario e non dal Prefetto o dal Vice Prefetto vicario; la nullità per carenza di motivazione e per mancata traduzione nella lingua mandinka; l’illegittimità dell’espulsione per asserita violazione dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha riproposto due censure: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. 286/1998 per mancanza di sottoscrizione del Prefetto, contestando l’idea che fosse suo onere procurarsi una prova dell’assenza di delega e/o sollecitare i poteri istruttori ex art. 213 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 24 Cost. per mancata traduzione in mandinka e per insufficienza della motivazione sulla traduzione, sostenendo che la traduzione in inglese non fosse sufficiente e che l’amministrazione non avesse motivato l’impossibilità di reperire un interprete nella lingua conosciuta dal destinatario.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando il principio per cui, quando si contesta l’illegittimità di un provvedimento prefettizio per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario firmatario, l’opponente ha l’onere di provare il fatto negativo o quantomeno di attivarsi processualmente per acquisire la relativa attestazione o per sollecitare il giudice ad acquisire informazioni; poiché nel caso concreto il ricorrente era rimasto processualmente inerte, la presunzione di legittimità dell’atto non risultava superata. Sul secondo ha affermato che la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero soddisfa il requisito dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, configurandosi come presunzione legale di conoscenza; pertanto la traduzione in inglese, lingua ufficiale del Gambia, era sufficiente e la dedotta mancata conoscenza concreta della lingua inglese non era decisiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    l’espulsione è disposta dal Prefetto nei casi previsti dalla legge; la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza soddisfa il requisito legale della comunicazione all’interessato.

  • art. 213 c.p.c.

    può essere sollecitato per acquisire informazioni dall’amministrazione sulla delega di firma o su profili equivalenti, ma l’opponente non può rimanere totalmente inerme.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa in relazione alla traduzione dell’atto, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di un provvedimento prefettizio firmato da un funzionario, chi deduce l’assenza di delega di firma ha l’onere di attivarsi per superare la presunzione di legittimità dell’atto, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva.
  • La mancata attivazione processuale dell’opponente, che non produca elementi idonei né solleciti i poteri istruttori del giudice, impedisce di ritenere superata la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo.
  • Ai fini dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, è sufficiente la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale dello Stato di appartenenza dello straniero, poiché tale traduzione opera come presunzione legale di conoscenza.
  • La concreta eventuale incomprensione della lingua ufficiale del Paese di origine non è, di per sé, idonea a determinare l’illegittimità della traduzione se l’atto è stato comunicato nella lingua ufficiale nazionale del Paese di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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