Cassazione Civile, Sentenza n. 17996/2021 del 23/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava la restituzione dei contributi versati dal sanitario Pietro Pesce per gli anni 2003-2005. La Corte d'appello di Napoli aveva accolto l'appello degli eredi e condannato ONAOSI alla restituzione dei contributi ritenuti indebito oggettivo, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.190/2007) della base normativa dell'obbligo contributivo. ONAOSI ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo, in particolare, la prevalenza e l'efficacia estintiva dell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n.158/2012 (convertito in legge n.189/2012) che dispone l'estinzione delle azioni relative ai contributi per il periodo 10 gennaio 2003 - 21 giugno 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che l'art. 14, comma 9, del d.l. n.158/2012 disponga l'estinzione ex lege di ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi per il periodo indicato (10/01/2003-21/06/2007). Poiché il giudizio riguardante gli anni 2003-2005 era pendente alla data di entrata in vigore del decreto, doveva essere estinto. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito.
Norme richiamate
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 10 gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo.
La Corte ha interpretato la norma come disposizione estintiva vincolante per il giudice: tutti i giudizi pendenti relativi al periodo indicato devono considerarsi estinti, indipendentemente dalla data di proposizione del ricorso.
Sentenza della Corte costituzionale n.190 del 2007
La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della norma impositiva priva di criteri predeterminati, rimuovendo la fonte del contributo per il periodo interessato; tuttavia la successiva norma estintiva del 2012 ha impedito la restituzione giudiziale dei contributi per il periodo indicato.
decreto-legge n.159 del 2007, convertito in legge n.222 del 2007
Rimaneva applicabile alle posizioni successive al 21 giugno 2007; la Corte ha distinto chiaramente i periodi anteriori (coperti dall'estinzione) e quelli successivi (regolati dalle norme del 2007).
art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di Cassazione di cassare la decisione impugnata senza rinvio quando il processo non puo' essere proseguito, applicato nel caso di estinzione del giudizio per effetto di norma di legge.
Massime di principio
- Se il legislatore introduce una norma che dichiara l'estinzione ex lege dei giudizi relativi a un certo periodo e materia, il giudice è vincolato ad applicarla e deve dichiarare estinti i procedimenti pendenti rientranti nel campo di applicazione della norma.
- L'effetto estintivo della norma si applica anche ai procedimenti iniziati prima della pubblicazione della norma stessa, purché pendenti alla data di entrata in vigore e rientranti nel periodo temporale indicato dalla disposizione.
- Una declaratoria di illegittimità costituzionale della base normativa del contributo non garantisce automaticamente la restituzione tramite giudizio se successivamente il legislatore dispone l'estinzione delle azioni relative a quel periodo.
- Occorre sempre verificare la delimitazione temporale prevista dalla norma estintiva: possono coesistere regimi diversi per periodi anteriori e posteriori a una data di taglio (qui 21/06/2007), con conseguenze processuali differenti.
- Quando un giudizio viene estinto per legge, la cassazione puo' pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio se non vi sono profili da rimettere al merito, secondo l'art.382 c.p.c.
- In presenza di una disposizione che prevede meccanismi amministrativi di conguaglio o rimborso (es. delibera della Fondazione), chi intende ottenere restituzioni dovrebbe anzitutto verificare e seguire tali procedure previste dalla norma prima di promuovere o proseguire azioni giudiziarie.
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