Cassazione Civile, Sentenza n. 17993/2021 del 23/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza che aveva accolto l'opposizione della società Sirti contro cartelle per contributi previdenziali relativi ai compensi erogati per il "tempo di viaggio". Secondo l'INPS i compensi forfettari previsti dall'accordo aziendale 08/05/2002 (differenziati per fasce chilometriche e non ancorati all'art.27 del CCNL) erano inferiori al minimale contributivo previsto dalla normativa (DL 338/1989 conv. L.389/1989) e dunque andava integrata la contribuzione. L'INPS contestava inoltre che la Sirti non avesse fornito la prova, per ciascun lavoratore, della distanza e durata dei trasferimenti e, quindi, dell'effettivo rispetto del minimale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato i principi secondo cui il rispetto del "minimale contributivo" va accertato sulla base della retribuzione nel suo complesso (considerando l'insieme delle voci retributive previste dall'accordo aziendale e non solo una singola voce omessa) e, alla luce degli elementi documentali prodotti dalla Sirti, è risultato che i lavoratori avevano complessivamente trattamenti economici più favorevoli rispetto al CCNL. Pertanto la pretesa INPS non era fondata; inoltre la metodologia ispettiva basata su ipotesi (es. tempo fittizio di mezz'ora per viaggio) non era corretta per imporre un'integrazione contributiva.
Norme richiamate
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (conv. con modificazioni in L. 30 dicembre 1989, n. 389) - art.1
art. 1 DL n. 338/1989 conv. L. n. 389/1989
Stabilisce il principio del "minimale contributivo": la base imponibile non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi più rappresentativi del settore; va assunta come parametro per la contribuzione minima.
Legge 23 dicembre 1995, n. 549 - art.2, comma 25 (interpretazione autentica)
art. 2, comma 25 L. n. 549/1995
Interpreta l'art.1 del DL 338/1989: in caso di pluralità di CCNL si assume come parametro la retribuzione stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (c.d. "contratto leader").
Codice Civile - art. 2697
Richiama il principio sulla ripartizione dell'onere della prova nelle controversie; utilizzato dalla parte ricorrente INPS per sostenere l'onere probatorio della Sirti, e richiamato dalla Corte nel delineare chi deve provare cosa.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - art.27
art. 27 CCNL (prevista compensazione dell'85% della retribuzione oraria per ore eccedenti/tempo viaggio nell'ipotesi applicabile)
Rappresenta il parametro contrattuale specifico contestato dall'INPS: la Sirti non aveva ancorato il compenso forfettario a tale meccanismo ma a fasce chilometriche; la Corte ha ritenuto necessario confrontare l'effetto economico complessivo con il CCNL.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art.13, comma 1 quater
art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002
Riferimento procedurale utilizzato per le spese processuali e per il contributo unificato, in relazione alla data di proposizione del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite) - sent. n.11199/2002
sent. n. 11199/2002 (SS.UU.)
Conferma il principio del minimale contributivo e la necessità di assumere come base di calcolo la retribuzione prevista dai contratti collettivi più rappresentativi; è richiamata per fondare il criterio di confronto fra retribuzione aziendale e CCNL.
Cass. civ. sent. n.9169/2003
Giurisprudenza richiamata per il principio che il confronto per il minimale contributivo deve riguardare la retribuzione nel suo complesso e richiede un calcolo della contribuzione complessivamente dovuta secondo il contratto leader.
Massime di principio
- Il rispetto del "minimale contributivo" va valutato sulla base della retribuzione globale prevista dall'insieme delle voci retributive: la mancata erogazione di una singola voce non comporta automaticamente integrazione contributiva se l'effetto economico complessivo è pari o superiore al CCNL.
- L'onere di dimostrare che i lavoratori abbiano ricevuto una retribuzione non inferiore al minimale grava sul datore di lavoro; tuttavia la prova può essere data anche con documentazione che dimostri trattamenti complessivamente migliorativi rispetto al CCNL.
- L'accertamento ispettivo non può basarsi su ipotesi arbitrarie (es. tempi fissi di viaggio senza riscontri); il metodo di calcolo degli ispettori deve essere fondato su elementi obiettivi e verificabili.
- In caso di pluralità di CCNL si prende a riferimento il "contratto leader" determinato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art.1 DL 338/1989 interpretato dall'art.2, comma 25, L.549/1995).
- Nelle ispezioni per contributi, è consigliabile documentare per singolo lavoratore (ove possibile) gli elementi variabili rilevanti (durata/distanza trasferimenti, voci retributive) oppure dimostrare, con prospetti aggregati e confronti analitici, che il trattamento complessivo è migliorativo rispetto al CCNL.
- Gli ispettori e l'INPS, se ritengono insufficiente la documentazione del datore di lavoro, devono effettuare comparazioni per singolo lavoratore basate su dati concreti; l'assenza di tali dati indebolisce la pretesa di integrazione contributiva.
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