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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17994/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione (gestione coltivatori diretti) e, in subordine, il risarcimento del danno per informazioni inesatte fornite dall'INPS circa la sua situazione contributiva (attendendosi alla certificazione ex art. 54 L. n. 88/1989). Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo non contestata l'insussistenza dei requisiti contributivi per il periodo 1982/1998 e, con riferimento al risarcimento, aveva applicato l'art. 1227, comma 2, c.c. ritenendo che il ricorrente non avesse adottato la diligenza necessaria per evitare il danno. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che il ricorrente si fosse limitato a riproporre le stesse questioni senza indicare e confutare i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per vizio procedurale (erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello). Ha ritenuto che l'atto di appello conteneva l'indicazione delle questioni contestate e le relative censure (sia su valore certificativo della comunicazione ex art. 54 L. 88/1989 sia sulla dedotta diligenza dell'attore rispetto al danno), per cui la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 54 L. n. 88/1989

    La comunicazione/certificazione rilasciata dall'INPS ai sensi dell'art. 54 è ritenuta idonea a creare affidamento e valore certificativo sulla situazione contributiva; il ricorrente ha fondato su tale documento la sua pretesa pensionistica e la domanda di responsabilità per informazioni inesatte.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

    La Cassazione ribadisce che l'appello deve indicare chiaramente i passaggi della decisione di primo grado contestati e fornire argomentazioni che confutino le ragioni del giudice di primo grado; non è però richiesta una forma sacramentale né un progetto completo di decisione alternativo.

  • art. 1227, comma 2, cod. civ.

    Norma richiamata dal Tribunale per ritenere che il ricorrente avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza; la Cassazione non ha risolto nel merito la questione ma ha ritenuto che la Corte d'appello dovrà esaminare correttamente le censure relative alla diligenza e all'eventuale responsabilità dell'INPS.

  • art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare l'omesso esame di questioni decisive nella sentenza di appello; la Cassazione evidenzia l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi con le censure rilevanti se queste sono adeguatamente esposte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla possibilità per il giudice di applicare norme d'ufficio o valutare eccezioni non sollevate; la Cassazione richiama che l'applicazione di regole come l'art. 1227 c.c. richiede corretto esame delle parti e delle censure.

Massime di principio

  • L'atto di appello è ammissibile se indica con sufficiente chiarezza le questioni e i passaggi della sentenza di primo grado che si intendono contestare e se contiene argomentazioni che confutano le ragioni del primo giudice; non è necessario un 'progetto' completo di decisione alternativo.
  • Le comunicazioni/certificazioni rilasciate dall'INPS ai sensi dell'art. 54 L. n. 88/1989 possono costituire elemento di affidamento dell'interessato e rilevare nella valutazione della responsabilità dell'ente per informazioni inesatte.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non è legittima se l'appellante ha effettivamente individuato e motivato le censure: il giudice d'appello deve esaminare le doglianze fondate e motivare la decisione di reiezione dell'impugnazione.
  • In caso di preteso danno derivante da informazioni errate, la rilevanza dell'art. 1227, comma 2, c.c. (obbligo di diligenza per evitare o limitare il danno) va valutata dopo un'istruttoria sulle circostanze concrete e sull'eventuale affidamento incolpevole dell'attore.
  • La Cassazione tende a cassare e rinviare quando riscontra un vizio procedurale o un omesso esame delle censure di merito, lasciando al giudice di rinvio l'accertamento sostanziale delle responsabilità e dell'entità del danno.

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