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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17992/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il risarcimento per non aver potuto accedere alla pensione alla prima "finestra" utile a seguito del tardivo riconoscimento da parte dell'INPS del beneficio previsto per l'esposizione all'amianto (bonus ex L. n. 243/2004, comma 12). Domandava, oltre al risarcimento per la perdita della prima finestra, il risarcimento del danno patrimoniale (ratei di pensione non percepiti) e del danno non patrimoniale per la mancata fruizione della quiescenza. In appello gli era stato riconosciuto un risarcimento pari a Euro 13.166,00 per la mancata fruizione della prima finestra, ma erano state rigettate le domande per il danno patrimoniale e non patrimoniale per difetto di allegazione e prova. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello con quattro motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza (il ricorrente non ha prodotto la documentazione né indicato dove avesse sollevato l'eccezione relativa a una presunta acquiescenza dell'INPS). Ha ritenuto infondati i motivi relativi al mancato riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, confermando che tali profili richiedono specifica allegazione e prova ai sensi dell'art. 1223 c.c.; non è ammissibile assumere il danno "in re ipsa". Pertanto è stato confermato il rigetto delle domande risarcitorie non provate e mantenuta la condanna alle spese in favore dell'INPS, oltre all'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Legge n. 243/2004, comma 12

    Riconosce il beneficio ("bonus") per l'esposizione all'amianto; la Corte territoriale aveva ritenuto che il tardivo riconoscimento da parte dell'INPS abbia ingenerato responsabilità dell'ente per mancato tempestivo adeguamento, con conseguente diritto al risarcimento per la mancata fruizione della prima finestra pensionistica

  • Art. 1223 c.c.

    La Corte di legittimità ribadisce che il danno patrimoniale deve essere allegato e provato: non è ammessa la qualificazione del danno come "in re ipsa"; il risarcimento richiede prova del danno-conseguenza e del nesso causale

  • Art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Norme richiamate come basi dei motivi di cassazione (vizi di diritto e omessa/insufficiente motivazione); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito di tali motivi, dichiarando inammissibile il primo per autosufficienza e rigettando gli altri per mancanza di prova

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria integrativa depositata dal ricorrente (memoria ex art. 378 c.p.c.); non ha modificato l'esito, essendo rimasti sostanzialmente non provati i profili di danno

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente, soccombente, di versare l'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il riconoscimento di un diritto previdenziale tardivo può giustificare un ristoro per la perdita della specifica opportunità (es. prima "finestra" pensionistica), ma non esonera dalla necessità di allegare e provare i danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali
  • Per ottenere danni patrimoniali derivanti dall'omessa o ritardata prestazione della P.A. occorre documentare il danno-conseguenza e il nesso causale; non è sufficiente sostenere che il danno derivi "di per sé" dall'evento (no al "danno in re ipsa")
  • Chi deduce l'acquiescenza o atti incompatibili della P.A. con l'impugnazione (es. presunte comunicazioni o pagamenti) deve produrre gli atti/documenti in sede di impugnazione; le doglianze non autosufficienti risultano inammissibili
  • Anche il danno non patrimoniale (es. mancato godimento della quiescenza) richiede specifica allegazione e prova delle conseguenze concrete dell'inadempimento
  • In giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo autosufficiente e corredati da riferimenti e documenti pertinenti; l'assenza di tale autosufficienza è causa di inammissibilità

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