Cassazione Civile, Sentenza n. 18135/2021 del 24/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Ruggero Capponi, ordinandone la reintegrazione e il pagamento di un'indennità risarcitoria di dodici mensilità. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) censura della Corte d'Appello per aver negato rilievo alla plurima recidiva e per presunta errata applicazione delle norme sul licenziamento (artt. 2119 c.c., leggi n. 604/1966 e n. 300/1970), nonché per presunta contraddittorietà circa il rispetto dei termini disciplinari; (2) censura sull'accertamento della sussistenza di un "unico centro di imputazione datoriale" (gruppo di imprese/codatorialità), contestando che fossero stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere unitarietà organizzativa, integrazione delle attività, coordinamento tecnico-amministrativo e utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la decisione, rilevando che i fatti contestati erano riconducibili a negligenze di lieve entità e che le pregresse contestazioni disciplinari non erano state ritenute di gravità sufficiente (nella maggior parte dei casi non erano state applicate sanzioni; in due casi era stata applicata una sola multa). La Corte d'Appello ha inoltre ritenuto che, delle contestazioni richiamate, solo quella del 9.5.2014 potesse costituire la base formale del provvedimento sanzionatorio e che neppure tale fatto fosse riconducibile alle fattispecie del CCNL legittimanti il licenziamento, essendo invece applicabile l'art. 225 CCNL (sanzione della multa per negligenza). Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile perché si limitava a una diversa rivalutazione critica delle prove e non ha indicato un errore di diritto dimostrabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la Corte d'Appello aveva compiuto un accertamento ampio e motivato sulla sussistenza dell'unicità del centro di imputazione. Il ricorso è quindi rigettato; le ricorrenti sono condannate alle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.700,00 più accessori) e al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ha valutato la legittimità del licenziamento alla luce delle norme sul licenziamento individuale ma ha ritenuto che i fatti contestati non integrassero giusta causa/giustificato motivo soggettivo tali da giustificare il licenziamento.
Legge n. 604/1966, artt. 1 e 3
Richiamata come disciplina speciale sul licenziamento; la Corte ha esaminato la legittimità del recesso alla luce dei principi di proporzionalità e delle garanzie procedurali ma ha ritenuto insussistente la giusta causa/giustificato motivo addebitato.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
Richiamata in relazione ai profili di tutela del lavoratore; la Corte ha valutato le contestazioni disciplinari e la loro rilevanza in applicazione dei principi statutari.
Contratto collettivo nazionale (CCNL), art. 225
"esegua con negligenza il lavoro affidatogli"
La Corte d'Appello ha ritenuto che i fatti addebitati rientrassero nella fattispecie prevista dall'art. 225 (negligenza) legittimante l'applicazione di una sanzione conservativa (multa) e non il licenziamento; la Cassazione ha confermato la fondatezza di tale valutazione.
Contratto collettivo nazionale (CCNL), art. 220
Citato in rapporto alle ipotesi tipiche del CCNL che legittimano il licenziamento; la Corte ha ritenuto che gli addebiti non rientrassero nelle fattispecie previste dagli artt. 220 e 225 come giustificazione del licenziamento.
Contratto collettivo nazionale (CCNL), art. 227
Riferito al termine entro cui il datore può adottare provvedimenti disciplinari; la Corte d'Appello ha analizzato la tempestività delle contestazioni e ha ritenuto che almeno la contestazione ritenuta rilevante fosse stata proposta nei termini.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una diversa valutazione delle prove (diversa ricostruzione dei fatti) e ha ritenuto infondate le censure di violazione di norme di diritto che non fossero adeguatamente argomentate.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e 1-bis
Norme richiamate per la determinazione del contributo unificato e per il relativo onere a carico delle ricorrenti in relazione all'esito del giudizio.
artt. 1344, 1414, 1415, 2697 c.c.; art. 116 c.p.c.
Norme evocate nel secondo motivo dai ricorrenti (legate a fattispecie negoziali e onere della prova); la Corte ha ritenuto che la censura non avesse valore perché si limitava a proporre una diversa valutazione probatoria senza dimostrare un errore di diritto.
Massime di principio
- La valutazione sulla gravità degli addebiti disciplinari tiene conto anche delle sanzioni effettivamente applicate in precedenza: sanzioni lievi o la loro assenza possono indicare scarsa gravità e rendere sproporzionato il licenziamento.
- Quando il comportamento è riconducibile a negligenza o mancanza di diligenza, il CCNL può prevedere sanzioni conservative (es. multa); il licenziamento è giustificato solo se i fatti rientrano espressamente nelle fattispecie che lo legittimano o se ricorre una gravità tale da giustificare la misura estrema.
- La tempestività della contestazione disciplinare è rilevante: solo le contestazioni effettuate nei termini possono fondare un provvedimento disciplinare grave; tuttavia il giudice valuta caso per caso la rilevanza di ogni contestazione rispetto al provvedimento adottato.
- La ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono materia del giudice di merito; in Cassazione non è consentito un sindacato di merito ricostruttivo se non è dedotto un vero e proprio vizio di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per affermare l'esistenza di un "unico centro di imputazione" tra società occorre dimostrare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza: unicità organizzativa/produttiva, integrazione delle attività e interesse comune, coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario e utilizzazione indifferenziata e contemporanea della prestazione lavorativa.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è un principio guida: il datore deve graduare la sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione; nel dubbio o in presenza di infrazioni di lieve entità è preferibile l'applicazione di sanzioni conservative.
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