Cassazione Civile, Sentenza n. 17995/2021 del 23/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'omissione contributiva da parte della società Whirpool per il periodo 14/05/1980-31/03/1982 e l'incompleto versamento dei contributi per il periodo 01/04/1982-28/03/1983, con conseguente costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 L. n.1338/1962 o, in subordine, risarcimento del danno ex art.2116 c.c. La Corte territoriale had escluso la prova della sussistenza del rapporto di lavoro fin dal maggio 1980 e aveva inoltre ritenuto prescritti i contributi riferibili al periodo indicato; per il periodo 01/04/1982-28/03/1983 risultò che il lavoratore era in cassa integrazione, da cui discendeva l'assenza dell'obbligo contributivo del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto le censure del ricorrente su presunta violazione di norme civili e processuali, confermando che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto non provato il rapporto di lavoro dalla data indicata e che, per il periodo contestato del 1982-1983, l'obbligo contributivo non sussisteva a causa della cassa integrazione. Ha inoltre dichiarato irrilevante l'eventuale omissione materiale dell'indicazione dell'INPS nella sentenza, essendo l'INPS regolarmente partecipante al giudizio, e ha rigettato i rilievi che si sostanziano in una richiesta di riconsiderazione del merito inammissibile in Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 800,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge e Euro 200,00 per esborsi, nonché agli ulteriori oneri di legge e al contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 2116 c.c.
Richiamata dal ricorrente quale base per la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento contributivo; la Corte ha ritenuto che la prescrizione dei contributi non escludeva in astratto la domanda risarcitoria, ma nella fattispecie mancava la prova del rapporto utile a far valere tale diritto.
art. 13 L. n. 1338/1962
Norma che ammette la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore quando i contributi risultino prescritti; la Corte ha confermato l'ammissibilità teorica della rendita ma ha escluso la sua costituzione in mancanza di documenti a data certa che dimostrino la durata del rapporto dal 1980.
art. 2504-bis c.c.
Interpretato nel senso che le fusioni societarie successive all'entrata in vigore della norma non determinano l'estinzione del soggetto giuridico bensì un'evoluzione/modificazione della stessa identità aziendale; la notifica alla società incorporata è stata considerata valida o comunque sanata dalla costituzione del nuovo soggetto.
art. 132 c.p.c.
Riferito rispetto alla completezza e formalità della motivazione e alla partecipazione delle parti; la Corte ha qualificato come mero errore materiale l'omessa indicazione dell'INPS nella sentenza, essendo l'INPS effettivamente intervenuto nel giudizio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché la sentenza aveva negato la prova del rapporto di lavoro, impedendo la costituzione della rendita.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Citate rispetto alla valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha confermato che le doglianze che si risolvono in una critica della valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili in cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art.360 c.p.c.
art. 360 c.p.c. (n.4 e n.5)
Rilevante per delimitare il sindacato in Cassazione: non è più consentito un controllo esteso sulla congruità della motivazione; sono deducibili solo vizi specifici come l'omesso esame di un fatto decisivo e vizi di motivazione nullitativi secondo i casi indicati dal n.4.
art. 12 preleggi
Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione introdotta dalle modifiche all'art.360 c.p.c.
DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Richiamato in tema di contributo unificato e degli oneri processuali connessi all'esito del ricorso; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della relativa disposizione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi non elimina automaticamente tutte le azioni del lavoratore: resta possibile, ove previsto dalla legge, chiedere la costituzione di una rendita in via sostitutiva o il risarcimento del danno, ma occorre prova documentale della durata del rapporto.
- La prova della durata del rapporto di lavoro "dal" momento contestato richiede documenti a data certa che rendano credibile l'inizio e la continuità del rapporto; in mancanza di tale prova la domanda è destinata a soccombere.
- I periodi di cassa integrazione possono escludere l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro; la verifica della sussistenza di tali periodi rileva ai fini dell'accertamento dell'omissione contributiva.
- Le censure in Cassazione dirette a criticare la valutazione di merito sulla base della mera insufficienza o incongruità della motivazione sono in gran parte inammissibili dopo la riforma dell'art.360 c.p.c.; è possibile intervenire solo per omissione di esame di un fatto decisivo o per vizi di motivazione che ne costituiscano nullità in senso stretto.
- La regolare partecipazione della pubblica amministrazione (es. INPS) al giudizio può sanare effetti formali di omissione dell'indicazione in sentenza, purché risulti che essa abbia effettivamente partecipato al processo.
- La fusione per incorporazione, secondo l'art.2504-bis c.c., non impedisce la validità della notificazione alle società incorporate quando la vicenda societaria sia un'evoluzione che conserva l'identità del soggetto; le questioni di notifica vanno esaminate con attenzione ma sovente risultano sanate dalla prosecuzione del processo.
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