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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30378/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, quale mandataria di altra banca poi cessionaria del credito, nei confronti di una società debitrice e dei fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto opposizione contestando la nullità di pattuizioni dei contratti fonte del credito e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate, oltre al risarcimento danni. Nelle more il processo veniva interrotto per il fallimento della società debitrice. Riassunta la causa dai fideiussori, la curatela fallimentare si costituiva dichiarando di intervenire per contrastare eventuali domande inammissibili e per effettuare valutazioni creditorie all’esito dell’istruttoria, con riferimento anche a possibili rilievi di tassi usurari. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno letto tale costituzione come rinuncia o abbandono della domanda di ripetizione dell’indebito già proposta dalla società in bonis, ritenendo quindi non più proponibile la domanda ripresa in sede di precisazione delle conclusioni e qualificandola come mutatio libelli. Il fallimento ricorrente ha censurato tale ricostruzione deducendo: 1) che la curatela non aveva il potere di rinunciare ai diritti del fallito senza specifiche autorizzazioni ex legge fallimentare; 2) che il difensore, munito di sola procura ad litem, non poteva validamente disporre dell’intera pretesa azionata; 3) che la mancata riproposizione formale delle conclusioni dopo la riassunzione non equivale a rinuncia implicita, poiché il giudizio prosegue ed il soggetto subentrato conserva le domande già introdotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, dopo l’interruzione e la riassunzione, la parte destinataria della riassunzione ha sì l’onere di costituirsi, ma la mancata o parziale riproposizione formale delle domande non determina di per sé rinuncia o abbandono delle stesse. Ha inoltre distinto tra rinuncia alla domanda o a singoli capi, che rientra nei poteri del difensore, e rinuncia all’azione o all’intera pretesa, che è atto di disposizione del diritto e richiede un mandato speciale, non essendo sufficiente la sola procura ad litem. Nel caso concreto, la dichiarazione della curatela di voler solo "contrastoare" domande inammissibili e svolgere valutazioni creditorie future non integrava una rinuncia inequivoca alla domanda di ripetizione; comunque, se si fosse trattato di rinuncia all’intera pretesa, sarebbe stato necessario verificare la presenza di specifica autorizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La sola procura ad litem non consente al difensore di disporre dell'intera pretesa azionata; per la rinuncia all'azione serve un mandato ad hoc.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato solo nel novero delle norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato solo nel novero delle norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia sottolinea che la domanda non può ritenersi rinunciata o abbandonata in assenza di una volontà inequivoca della parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo nel novero delle norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato solo nel novero delle norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 300 c.p.c.

    Regola dell'interruzione del processo per eventi che incidono sulla parte; il giudizio prosegue nella nuova fase senza estinguere automaticamente le domande già proposte.

  • art. 303 c.p.c.

    Dopo l'interruzione la parte destinataria dell'atto di riassunzione deve costituirsi, ma tale obbligo non comporta rinuncia alle domande già formulate.

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede forme e presupposti diversi dalla rinuncia alla domanda o all'azione, e l'accettazione della controparte nei casi previsti.

  • art. 31 R.D. 16.03.1942, n. 267

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 35 R.D. 16.03.1942, n. 267

    Serve, secondo il ricorrente, a verificare l'esistenza di autorizzazioni per gli atti dispositivi del curatore; la Corte richiama la questione come profilo da verificare in caso di rinuncia all'intera pretesa.

  • art. 41 R.D. 16.03.1942, n. 267

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 42 R.D. 16.03.1942, n. 267

    Richiamato dal ricorrente come possibile base dei poteri del curatore; la Corte non ne sviluppa autonomamente il contenuto nel testo riportato.

  • art. 43 R.D. 16.03.1942, n. 267

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Usato come base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Dopo l'interruzione del processo e la sua riassunzione, la parte destinataria della riassunzione ha l'onere di costituirsi; tuttavia la mancata riproposizione formale delle originarie conclusioni non equivale, di per sé, a rinuncia o abbandono delle domande già introdotte nel giudizio interrotto.
  • La rinuncia alla singola domanda o ai suoi capi, quando esprime una scelta processuale di modifica delle conclusioni, rientra nei poteri del difensore munito di procura alle liti; la rinuncia all'intera azione o alla pretesa sostanziale, invece, è atto dispositivo del diritto e richiede un mandato speciale o specifica autorizzazione.
  • La rinuncia tacita all'azione può essere desunta solo da un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di proseguire nella lite, non bastando espressioni di mera attesa, riserva o valutazioni future sulla posizione creditoria.
  • Se la dichiarazione processuale è ambigua e non manifesta in modo inequivoco la volontà di abdicare alla pretesa, il giudice non può ritenere cessata la materia del contendere né dichiarare abbandonata la domanda.
  • Nel giudizio proseguito dopo l'interruzione, il processo continua nella sua identità originaria e gli effetti delle domande ed eccezioni già proposte non si perdono automaticamente per il solo fatto della costituzione della parte riassunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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