Cassazione Civile, Ordinanza n. 37222/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo alle annualità 2007 per IRES, IVA e IRAP. Prima della decisione di legittimità, la ricorrente ha depositato istanza dichiarando di rinunciare al ricorso perché la controversia era stata definita con l’ente impositore e ha chiesto la compensazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dalla società e dell’adesione dell’Agenzia delle entrate, dichiarando l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della relativa previsione e osservando che nel caso concreto la sopravvenuta definizione della controversia non giustificava il meccanismo aggravatorio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne esclude l’applicazione, richiamandone la ratio di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e ritenendo che il meccanismo sanzionatorio non operi nel caso di estinzione sopravvenuta del giudizio a seguito di rinuncia e definizione della controversia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta dopo la definizione della controversia tra le parti, è legittima la compensazione integrale delle spese se vi è accordo sul punto.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’esito estintivo discende da una definizione sopravvenuta della lite e non risponde alla funzione di reprimere impugnazioni dilatorie o pretestuose.
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