Ordinanza n. 45/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza n. 2025/03756 (2025/185/01735) adottata in data 21.11.2025 dalla Ripartizione Infrastrutture - Viabilità e Opere Pubbliche PoEQ Mobilità Urbana e Sostenibilità del Comune di Bari avente ad oggetto “Via Lippolis in Santo Spirito - Revoca del divieto di transito”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluse le note del Comune di Bari prot. n. 10/11/2025.0389848.U del 10.11.2025 e prot. n. 19/11/2025.0406279.U del 19.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di revoca del divieto di transito su Via Lippolis in Santo Spirito, connessa all'esecuzione di lavori pubblici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha revocato il divieto di transito su una strada di Bari, nonché gli atti presupposti e connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dell'art. 55 c.p.a., con riferimento al fumus e al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'attività dell'amministrazione trovi base legale in una decisione del giudice ordinario, di primo e secondo grado, sebbene non ancora passata in giudicato, e che tale decisione renda opportuno procedere con i lavori pubblici, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. Ha inoltre escluso il pericolo di un danno grave e irreparabile, poiché l'eventuale apertura al traffico è funzionale alla migliore viabilità e alla sicurezza stradale secondo le valutazioni degli uffici tecnici, mentre la strada potrebbe essere nuovamente chiusa qualora la decisione del giudice ordinario fosse annullata dalla Corte di cassazione. Sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per assenza di condizioni favorevoli, in particolare per l'insussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile e per la prevalenza degli interessi pubblici connessi ai lavori e alla sicurezza stradale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un'attività amministrativa fondata su una decisione del giudice ordinario, anche se non ancora coperta da giudicato, può risultare giustificata quando il giudice amministrativo ravvisi l'opportunità di procedere all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- Il pericolo di danno grave e irreparabile può essere escluso quando la misura amministrativa contestata sia reversibile e l'amministrazione possa adottare successivi provvedimenti ripristinatori nel caso in cui venga meno il presupposto giudiziario dell'attività.
- Nella valutazione cautelare, le esigenze di migliore viabilità e sicurezza stradale, supportate dalle valutazioni degli uffici tecnici competenti, possono prevalere sull'interesse individuale alla sospensione dell'apertura al traffico.
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