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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41081/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., con trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in relazione a capi di imputazione per furto, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati a seguito di remissione di querela e, per gli altri reati, ha concesso le circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina sulla necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, e ha quindi ritenuto l'impugnazione inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile in limine.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto personalmente dall'imputato solo nei limiti consentiti dalla norma; nel caso concreto la proposizione personale è stata ritenuta causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto in violazione delle forme previste dalla legge processuale è inammissibile e può essere definito de plano quando l'inammissibilità risulti immediatamente rilevabile.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato, ove non conforme al regime legale di assistenza tecnica richiesto nel giudizio di legittimità, integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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