Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 269/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione di improcedibilità della pratica n. 2243 prot. 147744 del 18 agosto 2025 codice pratica 02963110131-19082025-1652, notificata alla ricorrente in data 14 gennaio 2026, con la quale il Comu-ne di Como -Area Amministrativa e Servizi al Cittadino-Settore Patri-monio e Smart City ha comunicato il non accoglimento della richiesta di subingresso nella concessione di spazi pubblici con dehors in Piazza Volta all’impresa “Il Sorso di Mattia Leparulo”; - per quanto di interesse, della decadenza della concessione di spazi pubblici in Piazza Volta come da comunicazione prot. 221741 del 22 dicembre 2025, atto non conosciuto quanto al contenuto e mai notifica-to alla ricorrente; - per quanto possa occorrere, del “Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate” del Comune di Como in parte qua, con particolare riferimento all’articolo 22 e alle regole sul subingresso e la decadenza delle concessioni di spazi pubblici; - di ogni altro atto connesso, presupposto o attuativo, ancorchè non co-nosciuto dalla ricorrente. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - per quanto di interesse, del provvedimento di decadenza della concessione di spazi pubblici in Piazza Volta disposta nei confronti di Leparulo Mattia Angelo quale rappresentante della impresa individuale con ditta “Il Sorso di Mattia Leparulo” come da comunicazione prot. 221741 del 22 dicembre 2025, atto mai notificato alla ricorrente; - per quanto possa occorrere, del “Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate” del Comune di Como in parte qua, con particolare riferimento all’articolo 23 e alle regole sulla decadenza delle concessioni di spazi pubblici; - di ogni altro atto connesso, presupposto o attuativo, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità e non accoglimento della richiesta di subingresso nella concessione di spazi pubblici con dehors in Piazza Volta, nonché provvedimento di decadenza della concessione per mancato pagamento delle somme dovute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione comunale di improcedibilità della pratica relativa al subingresso nella concessione di occupazione di spazi pubblici con dehors, la decadenza della precedente concessione e, per quanto occorrente, le disposizioni del regolamento comunale in materia di subingresso e decadenza. Con motivi aggiunti ha impugnato specificamente il provvedimento di decadenza adottato nei confronti del precedente titolare dell'attività e della concessione. Dal testo emerge che la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della decadenza e del diniego di subingresso, anche in relazione agli effetti della SCIA presentata per il subentro nell'attività commerciale e alla conoscenza del procedimento debitorio. Il Comune ha dedotto che la decadenza costituiva effetto vincolato del mancato pagamento oltre sessanta giorni e che i termini ulteriori previsti dal regolamento riguardavano esclusivamente la riscossione del credito patrimoniale. Ha inoltre sostenuto che la SCIA relativa all'attività commerciale non produceva effetti automatici sul distinto procedimento di subingresso nella concessione di suolo pubblico. Quanto al danno cautelare, la ricorrente ha prospettato pregiudizi economici derivanti dalla perdita della concessione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergessero sufficienti prospettive di accoglimento del ricorso. In particolare, ha ritenuto prima facie che la decadenza prevista dall'art. 23, comma 1, lett. d), del regolamento comunale costituisse un effetto vincolato del mancato pagamento delle somme dovute oltre il termine di sessanta giorni; i termini più ampi, fino a centoventi giorni, sembravano invece riferibili alla sola fase di riscossione del credito patrimoniale e non alla permanenza del rapporto concessorio. Il Collegio ha inoltre escluso che la SCIA del 23 luglio 2025, avente a oggetto il subentro nell'attività commerciale, producesse effetti automatici sul separato procedimento di subingresso nella concessione di occupazione del suolo pubblico, richiesto il 19 agosto 2025. Ha poi valorizzato la prova fornita dal Comune circa la conoscenza aliunde, da parte della società ricorrente, della situazione debitoria già dal 10 settembre 2025. In tale quadro, anche il diniego di subingresso è stato ritenuto prima facie vincolato, perché riferito a un titolo concessorio ormai decaduto. La sospensione è stata negata anche per difetto di periculum in mora: i danni economici prospettati potevano essere attenuati dalla possibilità di ottenere una nuova concessione di spazi pubblici, sebbene eventualmente meno favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. d), regolamento comunale sull'occupazione degli spazi pubblici

    la decadenza sembra costituire un effetto vincolato al mancato pagamento delle somme dovute oltre il termine di sessanta giorni

    Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e con valutazione sommaria, che il mancato pagamento oltre sessanta giorni determinasse vincolativamente la decadenza della concessione; i termini ulteriori fino a centoventi giorni sembravano riguardare la riscossione del credito e non il rapporto concessorio.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per l'insufficiente fumus boni iuris e per l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando il regolamento comunale collega la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico al mancato pagamento delle somme dovute oltre un termine determinato, la decadenza può essere qualificata, in sede cautelare, come effetto vincolato; eventuali termini più ampi previsti per la riscossione del credito non incidono necessariamente sulla disciplina del rapporto concessorio.
  • La SCIA relativa al subentro in un'attività commerciale non produce automaticamente il subingresso nella distinta concessione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico, quando quest'ultima richiede uno specifico procedimento e un autonomo titolo concessorio.
  • Il diniego di subingresso in una concessione di suolo pubblico può assumere natura vincolata quando il titolo oggetto di subentro sia già decaduto, poiché non è possibile subentrare in una concessione non più efficace.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio economico derivante dalla perdita del titolo può essere concretamente attenuato mediante la richiesta e l'eventuale rilascio di una nuova concessione, anche se meno favorevole.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.