Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18256/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna per evasione pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il riconoscimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro lato, erano generici e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del reato per cui era intervenuta condanna nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo in relazione alla doglianza difensiva sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza accoglimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata critica puntuale del percorso argomentativo del giudice di merito integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità.
  • Le doglianze relative al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla recidiva, alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto non possono essere accolte quando siano formulate in termini meramente assertivi o reiterativi, senza indicare concreti errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.