Cassazione Penale, Ordinanza n. 18256/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna per evasione pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il riconoscimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro lato, erano generici e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del reato per cui era intervenuta condanna nei gradi di merito.
Richiamato solo in relazione alla doglianza difensiva sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza accoglimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata critica puntuale del percorso argomentativo del giudice di merito integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità.
- Le doglianze relative al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla recidiva, alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto non possono essere accolte quando siano formulate in termini meramente assertivi o reiterativi, senza indicare concreti errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
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