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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11434/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato la regola secondo cui le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha denunciato inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte di cassazione ha però rilevato che, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata e non specificamente contestata nel ricorso, non risultava che tale doglianza fosse stata già proposta in appello. Di conseguenza la censura è stata ritenuta nuova e quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    impedisce di dedurre per la prima volta in cassazione una doglianza che non risulti proposta in appello, se non viene specificamente contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a precludere l'esame in cassazione di motivi nuovi non precedentemente devoluti al giudice di appello

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca per la prima volta una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se la sentenza impugnata riporta che la questione non era stata devoluta in appello e il ricorrente non contesta specificamente tale riepilogo.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle già proposte in appello; la mancata contestazione della sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza di merito rende il motivo tardivo.
  • La censura relativa alla sussistenza di circostanze aggravanti deve essere stata già devoluta al giudice di appello, altrimenti è preclusa in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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