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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09311/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rendiconto relativa alla gestione di un lastrico solare in comunione, concesso in locazione a terzi per l’installazione di un impianto radio, e dalla richiesta di ripartizione del saldo attivo di gestione. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo in parte il credito degli attori, detraendo dal dovuto alcune somme relative a canoni riscossi direttamente dai comunisti e a spese di impermeabilizzazione sostenute dalla convenuta. In appello la convenuta ha ottenuto una più ampia compensazione tra partite di dare e avere, con accertamento di crediti propri per spese anticipate e per una quota di canone, e condanna degli attori al pagamento del residuo a suo favore. Con il ricorso per cassazione gli originari attori hanno censurato la decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 1243 c.c., 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fatto discendere la detrazione di spese anticipate da una compensazione impropria/riconvenzionale mai ritualmente proposta; 2) violazione degli artt. 115 e 183, comma 5, c.p.c., 1005, 1134, 1135 e 2697 c.c., lamentando che i crediti avversari non fossero stati specificamente allegati e provati e che non potesse operare il principio di non contestazione. La controricorrente ha anche eccepito l’invalidità della procura speciale per difetto di indicazioni anagrafiche, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla procura speciale, osservando che l’indicazione anagrafica dei ricorrenti non è requisito di validità dell’atto se lo scopo dell’atto è raggiunto e se nell’intestazione risultano comunque i codici fiscali. Nel merito, la Corte ha affermato che, nel giudizio di rendiconto relativo alla gestione di un bene comune, la domanda include in sé la possibilità di accertare le partite di dare e avere e di condannare al pagamento del saldo risultante, senza che sia necessaria una compensazione in senso tecnico; pertanto sono correttamente computabili anche le spese complessivamente sostenute dal gestore della cosa comune. Quanto al profilo probatorio, la Corte ha ribadito che nel rendiconto chi è tenuto a presentare il conto deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione della gestione, mentre a chi contesta spetta dimostrarne l’erroneità; eventuali lacune probatorie possono essere colmate dal giudice con gli strumenti istruttori propri del procedimento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’erroneità della compensazione; la Corte ha chiarito che nel rendiconto non si è in presenza di compensazione propria, ma di mero accertamento del dare e avere con elisione automatica fino alla concorrenza dei rispettivi crediti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di non contestazione, rilevando che nel giudizio di rendiconto valgono le regole probatorie proprie del procedimento e che il soggetto tenuto al conto deve fornire gli elementi della gestione.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato per contestare la deduzione dei crediti avversari; la Corte ha ritenuto che, nel contesto del rendiconto, la pretesa di detrazione delle partite di gestione non richieda una distinta struttura difensiva incompatibile con il procedimento.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla fase di allegazione e prova; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione, poiché la disciplina del rendiconto impone regole probatorie speciali e la lacunosità può essere colmata dal giudice.

  • art. 1005 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1134 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l’assenza di prova dei crediti avversari; la Corte ha ribadito che, nel rendiconto, l’onere di fornire gli elementi contabili grava su chi deve rendere il conto, mentre chi contesta deve provare l’erroneità di quanto documentato.

  • art. 263 c.p.c.

    Norma richiamata quale base del giudizio di rendiconto: il giudice può ordinare la presentazione del conto e il conto presentato costituisce il perno dell’istruzione.

  • art. 265 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che il giudice può integrare l’istruttoria con gli strumenti previsti dal procedimento di rendiconto, come il giuramento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare il parametro dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rendiconto relativo alla gestione di un bene comune, la domanda comprende fisiologicamente anche l’accertamento delle partite di dare e avere e la condanna al pagamento del saldo risultante, sicché non occorre configurare una compensazione in senso tecnico.
  • Le spese sostenute dal gestore della cosa comune possono essere computate nel rendiconto e portate in detrazione rispetto ai proventi della gestione, se inerenti alla gestione stessa.
  • Nel rendiconto l’onere di fornire gli elementi utili alla ricostruzione della gestione grava su chi è tenuto alla presentazione del conto; chi contesta le risultanze deve dimostrarne l’erroneità.
  • Nel procedimento di rendiconto, l’eventuale incompletezza della documentazione può essere integrata dal giudice attraverso gli strumenti istruttori previsti dal codice di rito.
  • L’assenza dell’indicazione anagrafica della parte nella procura speciale non determina di per sé invalidità dell’atto se l’atto consente comunque l’individuazione della parte e raggiunge il suo scopo.

Come è indicizzato

MaterieProveComunione
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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