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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02814/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena, deducendo vizi di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso contestava che il giudice avesse omesso o svolto in modo non corretto il controllo sull'eventuale presenza di cause di proscioglimento, ma non allegava una specifica violazione di legge tra quelle tassativamente previste per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha esaminato il ricorso de plano e lo ha ritenuto inammissibile perché volto a censurare profili motivazionali non deducibili in questo tipo di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifiche ipotesi di violazione di legge, tra cui non rientra il vizio di motivazione relativo alla verifica ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del dovere del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua violazione/mancata corretta applicazione non è stata ritenuta deducibile in cassazione nei limiti del ricorso proposto contro la sentenza applicativa della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È norma che limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente di dedurre vizi di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. se non ricadenti nelle ipotesi indicate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, senza trattazione camerale ordinaria, quando l'inammissibilità è evidente.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • sentenza Sez. U n. 33040 del 2015

    Richiamata solo per delimitare il concetto di pena illegale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite, ipotesi che non ricorreva nel caso concreto.

Massime di principio

  • Contro la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti rigorosi fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non sono deducibili censure di merito o di motivazione estranee alle specifiche violazioni di legge previste dalla norma.
  • Il vizio relativo alla motivazione sulla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una delle violazioni di legge tassativamente contemplate.
  • La nozione di pena illegale rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena va intesa nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e non comprende ogni eventuale contestazione sulla quantificazione della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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