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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38129/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tardivo e non devoluto in appello, e infondato/insindacabile il secondo perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e basata su elementi decisivi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di responsabilità per un furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge sostanziale, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ormai abrogato art. 647 c.p.; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la questione non era stata devoluta al giudice d'appello ed era stata proposta per la prima volta in cassazione, su un punto ormai incontrovertibile della decisione, essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo censurava violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, richiamando l'orientamento secondo cui il giudice può fondare il diniego sulle sole ragioni ritenute decisive, nella specie l'assenza di elementi valutabili e la presenza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    individua il reato per cui è stata confermata la responsabilità penale dell'imputato.

  • art. 647 c.p.

    richiamato dalla difesa come fattispecie che avrebbe dovuto ricondurre la condotta; la Corte osserva che si tratta di disposizione ormai abrogata e che la relativa questione è stata proposta tardivamente in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplinando le attenuanti generiche, la norma è richiamata indirettamente nel motivo di ricorso sul diniego; la Corte ribadisce che il giudice può motivarne il mancato riconoscimento indicando gli elementi ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • La questione sulla qualificazione giuridica del fatto non devoluta al giudice d'appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, specie quando la decisione impugnata è già definitiva su quel punto per mancata contestazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La valutazione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, incongrua o contraddittoria; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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