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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45618/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (in qualità di amministratore di fatto della fallita Forniture Meccaniche s.r.l.). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) censura della responsabilità relativa alla presunta distrazione del saldo di cassa di euro 179.810,96, deducendo l'ineffettività della posta contabile, l'inattendibilità delle scritture non aggiornate e l'esistenza di una ricostruzione contabile alternativa fornita dal consulente della difesa (rag. Martorana) non adeguatamente valutata; 2) contestazione della valutazione delle giacenze di magazzino (circa euro 100.000), lamentando l'assenza di un dato contabile (libro degli inventari) e l'arbitrarietà della ricostruzione probatoria; 3) censura rispetto ad alcune poste creditorie ritenute distratte, sostenendo che molte operazioni siano anteriori al periodo in cui il Ciampi era amministratore di fatto e che solo una piccola parte (circa 6.000 euro) possa essere riferita al suo periodo di gestione; 4) deduzione che somme prelevate e qualificate come compensi non deliberati potessero invece essere legittimi compensi per attività rese in regime libero-professionale tramite società di consulenza, pertanto non integranti bancarotta distrattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato fondati il primo e il terzo motivo e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente ai fatti relativi a tali contestazioni (ossia alla distrazione del saldo di cassa e ad alcune poste creditorie per le quali non è provata la loro insorgenza nel periodo di gestione dell'imputato). Il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili: il motivo sul magazzino è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva valutato anche le ammissioni del Ciampi e le dichiarazioni dei testi in modo congruo; il motivo relativo ai compensi è stato ritenuto inammissibile perché la qualificazione come bancarotta distrattiva era conforme alla giurisprudenza di legittimità (richiamata nella sentenza) e non era compiutamente censurata.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare l'ambito e i limiti in cui sono esaminabili i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti di tale disposizione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01)

    Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01

    Richiamata per confermare che somme indebitamente prelevate e qualificate come compensi non deliberati e privi di base contrattuale possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte territoriale ha applicato tale principio per rigettare la censura sul quarto motivo

Massime di principio

  • La Corte di cassazione richiede che le censure di legittimità non si limitino a ripetere le doglianze svolte in sede di appello: devono evidenziare specifici vizi di motivazione o travisamento probatorio per essere ammesse.
  • Quando la difesa produce una ricostruzione contabile alternativa, la Corte di merito è tenuta a confrontarsi esplicitamente con tale ricostruzione; il mancato esame motivato di elementi decisivi costituisce vizio che può portare all'annullamento parziale della sentenza.
  • Le ammissioni del reo (es. dichiarazioni sulla presenza o valore di giacenze di magazzino) e le dichiarazioni testimoniali possono integrare e rafforzare il dato probatorio anche in presenza di carenze documentali, rendendo legittima la valutazione di responsabilità da parte del giudice di merito.
  • Per qualificare come bancarotta fraudolenta la distrazione di somme rappresentate come compensi, è determinante l'assenza di base contrattuale o di deliberazione che giustifichi il pagamento: pagamenti ingiustificati possono essere considerati distrazione anche se spacciati come compensi per attività professionali.
  • Un esito parziale favorevole al ricorrente (annullamento limitato a determinati capi) comporta il rinvio per nuovo giudizio solo sulle parti affette da vizio, mentre le restanti statuizioni rimangono confermate.

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