Cassazione Penale, Ordinanza n. 20730/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare. Il provvedimento di merito aveva valorizzato la gravità e la recente commissione del reato di omicidio colposo stradale, nonché una precedente condanna per reato analogo, ritenendo la misura più ampia inidonea a prevenire la reiterazione e a favorire la rieducazione, in ragione della persistenza di una certa pericolosità sociale. Con due motivi il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale avrebbe negato l'affidamento in prova richiamando solo la gravità e l'epoca del fatto senza spiegare perché tali elementi neutralizzassero i molti elementi positivi emersi, senza chiarire la rilevanza di una condanna risalente di quasi vent'anni prima, senza spiegare il rischio di reiterazione nonostante la sospensione della patente, e senza considerare lo stile di vita positivo riferito da UEPE e Carabinieri, il risarcimento del danno e l'idoneità dell'affidamento a perseguire finalità rieducative ex art. 27 Cost. Con un terzo motivo ha contestato inoltre l'imposizione del divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti, assumendo l'assenza di motivazione, la mancata richiesta del pubblico ministero e l'inutilità della prescrizione alla luce della misura concessa e della sospensione della patente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva motivato logicamente la necessità di una misura più afflittiva dell'affidamento in prova, valorizzando il fatto che il condannato non aveva tratto dall'esperienza della precedente condanna un adeguato effetto rieducativo e deterrente, tanto più che quella pena non risultava espiata integralmente per effetto dell'indulto, e che il ricorrente continuava a non percepire la pericolosità della propria condotta di guida; tale valutazione era stata considerata incompatibile con la prognosi favorevole richiesta per la misura più ampia, anche alla luce della relazione UEPE prodotta, dalla quale emergeva un atteggiamento non pienamente consapevole, con attribuzione del fatto a un "accanimento del destino". Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha affermato che, in tema di misure alternative alla detenzione, l'art. 284 c.p.p. è applicabile solo in quanto compatibile e non è quindi necessario che la prescrizione sia preceduta da richiesta del pubblico ministero; inoltre, le prescrizioni imposte sono giustificate dalla pericolosità sociale ritenuta e sono funzionali al suo contenimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro delle finalità rieducative della pena e della misura alternativa.
Ritenuto applicabile alle misure alternative solo in quanto compatibile; non impone la richiesta del pubblico ministero per le prescrizioni stabilite in sede di concessione della misura.
Massime di principio
- Nel valutare la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve formulare una prognosi positiva sulla capacità della misura di prevenire la reiterazione del reato e di favorire la rieducazione del condannato; la motivazione è sufficiente se collega in modo logico i dati sfavorevoli alla persistente pericolosità sociale.
- La presenza di precedenti specifici, anche risalenti, può assumere rilievo quando il giudice la utilizzi per inferire che il precedente intervento sanzionatorio non ha prodotto un adeguato effetto rieducativo o deterrente.
- In sede di misure alternative alla detenzione, la legittimità delle prescrizioni accessorie va verificata in funzione della loro idoneità a contenere la pericolosità sociale; non è necessario che tali prescrizioni siano precedute da una specifica richiesta del pubblico ministero quando la disciplina processuale richiamata è applicabile solo in quanto compatibile.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile o manifestamente infondata quando mira a sostituire una diversa valutazione di merito a una motivazione che risulti coerente, non illogica e ancorata agli elementi istruttori richiamati dal giudice.
- La relazione dei servizi sociali e gli elementi favorevoli al condannato non impongono automaticamente la concessione della misura più ampia se il giudice spiega perché, nel caso concreto, non siano sufficienti a superare la valutazione di pericolosità residua.
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