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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 550/24 emessa dal TAR per la Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria del 26.06.2024, pubbl. 29.08.2024, nell'ambito del giudizio n. 244/23 R.G.

Giustizia amministrativa202500630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 550/2024, relativa alla presa in carico del minore per il trattamento terapeutico ABA e al pagamento delle somme risarcitorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’assoluta inottemperanza dell’ASP di Reggio Calabria a tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 550/2024. Il giudicato aveva accertato il diritto del minore a essere preso in carico dall’ASP per l’erogazione, direttamente o mediante rimborso delle terapie svolte da terzi, di quindici ore settimanali di trattamento ABA, comprensive della formazione e del supporto familiare, fino al compimento dei dodici anni, con successiva rivalutazione. La sentenza aveva inoltre condannato l’ASP al pagamento di 5.064 euro per danni patrimoniali, detratte eventuali somme già corrisposte, di 1.000 euro per ciascun genitore a titolo di danno non patrimoniale e di 2.000 euro per il danno non patrimoniale subito dal minore a titolo di perdita di chance. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione sia dell’obbligo di presa in carico e di erogazione o rimborso del trattamento terapeutico, sia degli obblighi pecuniari risarcitori. L’ASP non si è costituita.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Considerata la rilevanza della situazione giuridica tutelata, attinente alla salute del minore, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell’ASP di Reggio Calabria, anche se non costituita. L’ASP dovrà depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza chiarimenti documentati e analitici sulle eventuali attività esecutive già intraprese, sia con riguardo alla presa in carico diretta o indiretta del minore, sia con riguardo al pagamento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle parti o di soggetti citati.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate dal TAR nell’ambito del giudizio di ottemperanza e dell’attività istruttoria.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando è contestata la mancata esecuzione di un giudicato relativo alla presa in carico sanitaria di un minore, il giudice può disporre d’ufficio chiarimenti documentati e analitici sull’attività esecutiva eventualmente compiuta dall’amministrazione, anche se quest’ultima non si è costituita.
  • L’incombente istruttorio nel giudizio di ottemperanza può riguardare sia l’esecuzione degli obblighi di facere derivanti dal giudicato, sia l’adempimento delle statuizioni di condanna al pagamento di somme di denaro.
  • La particolare rilevanza costituzionale della situazione giuridica tutelata, quale il diritto alla salute di un minore, giustifica un’attività istruttoria volta a verificare con puntualità l’effettivo adempimento dell’amministrazione prima della definizione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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