Cassazione Penale, Sentenza n. 41753/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione, in data 17/01/2023, della dott.ssa Virginia Mazzeo, giudice nel procedimento penale n. 17637/2018 (diffamazione). Si trattava di una seconda istanza, dopo una precedente ricusazione già rigettata. I ricorrenti sostengono che la nuova istanza si fondasse su motivi diversi (connessi all'escussione, in udienza del 11/10/2022, del consulente tecnico del pubblico ministero) e che la Corte d'appello l'abbia però dichiarata inammissibile ritenendola fondata sui medesimi motivi della precedente. Inoltre hanno dedotto: (i) violazione dell'art. 36 c.p.p. per mancata astensione del Presidente del collegio (dott. Nencini); (ii) violazione dell'art. 41 c.p.p. per decisione "de plano" dopo acquisizione del parere del Procuratore generale non comunicato alla difesa, con conseguente violazione del contraddittorio; (iii) violazione dell'art. 331 c.p.p. per omessa trasmissione alla Procura di notizie circa presunti reati commessi da "subordinati" del presidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di annullamento fondata su presunti "erronei convincimenti" in quanto generica e non specificamente articolata in termini di vizi di legittimità e norme violate. Il primo motivo (astensione) è inammissibile: la mancata astensione non determina nullità automatica ma costituisce materia di ricusazione specifica che doveva essere proposta nei modi e nei termini previsti. Il secondo motivo è infondato: la decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere adottata de plano; l'acquisizione, non prevista, del parere del Procuratore generale non ha comportato nullità per violazione del contraddittorio poiché il parere si riferiva essenzialmente alla sospensione del procedimento e non conteneva argomentazioni che la Corte abbia effettivamente adottato nella valutazione della ricusazione. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la mancata trasmissione di notizie di reato da parte del presidente del collegio non incide sulla validità dell'ordinanza e, comunque, l'eventuale trasmissione poteva essere disposta con separato provvedimento. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'obbligo di astensione del giudice, seppure rilevante, non determina nullità generale della decisione; la sua violazione costituisce motivo di ricusazione che la parte deve proporre con specifica istanza nei termini e nelle forme previste
La decisione di inammissibilità della ricusazione per manifesta infondatezza può essere adottata de plano dal collegio "senza ritardo", procedura che non impone di norma l'instaurazione del contraddittorio. L'acquisizione eventualmente irrituale del parere del Procuratore generale determina nullità solo se il parere abbia contenuto argomentativo che sia stato effettivamente tenuto in considerazione nella decisione e non sia stato comunicato alla parte
L'obbligo di trasmettere alle autorità le notizie di reato eventualmente rilevate dall'ufficio giudiziario non incide di per sé sulla validità di un'ordinanza sul requisito di ricusazione; l'eventuale omissione può essere rimessa a separato provvedimento
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento richiamato in dottrina/giurisprudenza: la mera violazione dell'obbligo di astensione non configura automaticamente una nullità generale secondo la lettera a) dell'art. 178, ma va trattata come questione di ricusazione
Massime di principio
- Le impugnazioni generiche che non indicano specifici vizi di legittimità e norme violate sono inammissibili: bisogna motivare e collegare le doglianze a norme precise
- La mancata astensione di un giudice non comporta automaticamente la nullità degli atti: la parte deve proporre apposita istanza di ricusazione nei tempi e modi previsti
- La procedura "de plano" per la dichiarazione di manifesta infondatezza della ricusazione è ammessa e non richiede necessariamente udienza o contraddittorio, salvo che siano stati acquisiti pareri o elementi argomentativi che siano poi stati usati nella decisione senza essere comunicati alla parte
- Se la Corte acquisisce un parere esterno (es. del Procuratore generale) in modo non previsto, l'omessa comunicazione è rilevante solo se il parere contiene argomentazioni che hanno inciso sulla decisione; in tal caso può sussistere nullità per violazione del contraddittorio
- L'eventuale mancata segnalazione di fatti penalmente rilevanti da parte di un presidente non annulla automaticamente i provvedimenti collegiali e può essere oggetto di valutazione separata o di successiva trasmissione alle autorità competenti
- Chi propone ricusazione deve chiarire in che modo i nuovi fatti o argomenti avrebbero potuto determinare una diversa decisione rispetto a una precedente istanza rigettata
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