Cassazione Penale, Sentenza n. 42687/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30/09/2019 che aveva condannato Ahmed Labidi a 2 anni e 5 mesi per atti persecutori e appropriazione indebita in danno di Giulia Biasini. Il ricorrente deduceva l'esistenza di "prove nuove" (deposizioni dell'oculare Ibrahim Helkeshein, messaggi WhatsApp/Facebook, malfunzionamento e possibile manomissione della telecamera condominiale, contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e di alcuni testi) e censurava l'ordinanza impugnata per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631, 634, 636 c.p.p. oltre che per insufficiente e illogica motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le prove indicate non abbiano carattere di novità idoneo a ribaltare il giudizio di colpevolezza: i messaggi non incidono direttamente sulla responsabilità penale, la deposizione di Helkeshein era stata considerata superflua nel giudizio di appello e le nuove dichiarazioni non forniscono una conoscenza diretta dei fatti tale da dimostrare la falsità delle prove su cui si fonda il giudicato. È stato ribadito il principio per cui la revisione richiede prove nuove che, da sole o congiuntamente, dimostrino in termini di ragionevole sicurezza la proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p., e non una mera rivalutazione dell'attendibilità di prove già apprezzate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma richiede che le 'prove nuove' dimostrino, da sole o unite a quelle già valutate, che il condannato debba essere prosciolto ai sensi dell'art. 631; la Cassazione interpreta la disposizione come esigente una conoscenza diretta dei fatti e non una semplice riconsiderazione dell'attendibilità di prove già acquisite.
Richiamato come parametro sostanziale: la prova nuova deve condurre alla proscioglienza secondo i criteri posti da questa disposizione.
Norma di raccordo sul procedimento di revisione richiamata nella valutazione delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di merito nella fase sommaria del procedimento di revisione; la Corte territoriale non può travalicare, ma deve comunque compiere una verifica sommaria della persuasività delle prove nuove.
Norma richiamata in relazione al procedimento penale e alle garanzie; citata nelle doglianze di errata applicazione ma la Corte ne ha respinto l'eccezione come priva di rilievo per l'ammissibilità.
Richiamata in riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello: la Corte territoriale aveva già rigettato in sede di appello la rinnovazione relativa alla deposizione di Helkeshein, il che incide sulla valutazione della 'novità' della prova.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto una somma a titolo di ammenda per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La 'prova nuova' ai fini della revisione deve offrire conoscenza diretta e specifica dei fatti tale da rendere necessario il proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p.; non è sufficiente la mera riconsiderazione dell'attendibilità di prove già valutate.
- La ritrattazione o la nuova testimonianza di un testimone d'accusa non costituisce automaticamente prova nuova ammissibile per la revisione: sono necessari elementi specifici che avvalorino la falsità della deposizione originaria.
- Se una prova è stata già ritenuta superflua o se la rinnovazione era stata rigettata in sede di appello, la sua successiva allegazione nella revisione difficilmente sarà considerata 'nuova' e decisiva.
- Il giudice della revisione compie una verifica sommaria ma non meramente formale dell'ammissibilità: valuta affidabilità, persuasività e congruenza delle prove nuove rispetto al materiale processuale già acquisito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di impugnazioni ritenute irrituali o colpose, l'applicazione di una somma a titolo di ammenda.
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