Cassazione Penale, Ordinanza n. 07435/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Pordenone, quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile un'istanza volta a ottenere la determinazione del valore dei beni da sottoporre a confisca di prevenzione, al fine di contenere l'ablazione entro il valore fissato dal provvedimento ablatorio. Il ricorso deduceva, in sostanza, che il giudice dell'esecuzione non avesse indicato in modo preciso quali precedenti provvedimenti richiamasse nella motivazione per relationem e che tale modalità motivazionale avesse leso il diritto di difesa. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata non si era limitata a un rinvio generico a decisioni precedenti, ma aveva ripercorso nel merito le ragioni già esaminate e disattese in relazione a istanze identiche o analoghe, escludendo così qualsiasi lesione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione per relationem, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva motivato compiutamente nel merito il rigetto dell'istanza, senza limitarsi a un rinvio apodittico a provvedimenti precedenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale schema del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza esecutiva, ma il testo non ne indica il contenuto in modo espresso.
La decisione attiene a un incidente di esecuzione, nel quale il giudice deve valutare l'ammissibilità e il merito dell'istanza proposta in sede esecutiva.
art. 3 della L. n. 1423/1956 / disciplina della confisca di prevenzione
Il provvedimento oggetto dell'istanza riguarda una confisca di prevenzione; il testo non specifica la norma applicata, ma richiama espressamente la misura di prevenzione della confisca.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, l'istanza che ripropone questioni già esaminate e disattese in precedenti incidenti può essere dichiarata inammissibile, specie quando non introduca elementi nuovi idonei a superare le precedenti valutazioni.
- La motivazione per relationem non è viziata quando il giudice non si limiti a un rinvio generico, ma sviluppi una autonoma argomentazione nel merito che renda comprensibili le ragioni del rigetto e consenta il controllo difensivo e di legittimità.
- La dedotta lesione del diritto di difesa non sussiste se il provvedimento impugnato espone in modo sufficiente le ragioni della decisione e non lascia incerti i presupposti della valutazione compiuta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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