Ordinanza n. 1604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’esito della prova preselettiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esito della prova preselettiva di una procedura selettiva. Ha contestato sei quesiti, sostenendo evidentemente che le relative risposte dovessero essere valutate diversamente. La candidata aveva conseguito 24,09 punti, mentre la soglia minima per accedere alla prova scritta era pari a 30,74 punti. L’appello cautelare mirava alla riforma dell’ordinanza di primo grado, deducendo profili di fondatezza delle contestazioni sui quesiti e la conseguente necessità di ammetterla alla fase successiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha rilevato che l’appellante non aveva smentito adeguatamente la motivazione del TAR, secondo cui le doglianze non presentavano sufficienti profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza tra il punteggio conseguito e la soglia richiesta. Anche attribuendo un punto per ciascuno dei sei quesiti contestati, la candidata avrebbe raggiunto un punteggio comunque inferiore a 30,74. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la candidata intendesse sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione circa le risposte corrette, valutazione riconducibile alla discrezionalità tecnica, il cui esercizio non appariva affetto da illogicità. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate, come già in primo grado.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di quesiti di una prova preselettiva non può condurre all’ammissione alla fase successiva quando, anche attribuendo alla parte il punteggio corrispondente alle risposte contestate, essa resterebbe comunque al di sotto della soglia minima prevista.
- La valutazione delle risposte corrette nei quesiti di una procedura selettiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità o altri vizi evidenti; non è sufficiente contrapporre la valutazione personale del candidato.
- Nell’appello cautelare, l’appellante deve confutare specificamente la motivazione dell’ordinanza impugnata; la mancata smentita delle ragioni poste a fondamento del rigetto giustifica la reiezione dell’appello.
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