Cassazione Penale, Sentenza n. 4544/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per diffamazione per presunte nullità e irregolarità delle notifiche: si censura la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado e la rinnovazione della citazione per il giudizio di appello, sostenendo che la notifica per quest'ultimo sarebbe stata erroneamente effettuata presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante il ricorrente avesse domicilio noto e non avesse eletto domicilio nel procedimento; si deduce inoltre che il decreto di citazione per il primo grado sarebbe nullo perché mai notificato, essendosi il ricorrente limitato a ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Dall'esame degli atti è emerso che: il 20/04/2018 Carchidi aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza; la notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado era stata perfezionata per compiuta giacenza e successiva notifica a mezzo SNT all'Avv. Amelia Ferrari il 27/12/2018 in qualità di domiciliatario ex lege (art. 161, comma 4 c.p.p.); per il giudizio d'appello la rinnovazione della citazione fu disposta e la PEC consegnata all'Avv. Amelia Ferrari il 10/01/2024 alle ore 11:02, essendosi reso impossibile notificare presso il domicilio per irreperibilità. Inoltre l'Avv. Nicola Mondelli, pur nominato il 29/03/2021, aveva rinunciato all'incarico il 6/04/2021, con conseguente prosecuzione della difesa da parte dell'Avv. Ferrari. A fronte della inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come modificato), senza condanna alle spese del grado in favore della parte civile perché non richiesta.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Consente la notificazione al difensore domiciliatario 'ex lege' quando la notifica al domicilio dell'imputato non si è perfezionata; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore di ufficio (Avv. Amelia Ferrari) in virtù della compiuta giacenza e della qualità di domiciliatario.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e altre misure in caso di ricorso infondato o manifestamente infondato; la norma, come modificata dalla legge 23/06/2017 n.103, è stata applicata per irrogare la sanzione economica (Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende) e le spese del procedimento.
Norma modificativa dell'art. 616 c.p.p. citata per la determinazione delle sanzioni a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (massime citate)
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013
La Cassazione, in presenza di censure processuali, può accedere agli atti e valutare 'anche del fatto' la correttezza giuridica della decisione impugnata, prescindendo dalla motivazione del giudice a quo quando la questione riguarda il rito e la regolarità delle notifiche.
Massime di principio
- La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti quando la censura è di natura processuale e verificare la regolarità delle notifiche e dei presupposti di rito, anche se il giudice di merito non ha motivato compiutamente.
- La notifica al difensore domiciliatario ex art. 161, comma 4, c.p.p. è valida se sussistono le condizioni previste dalla norma (compiuta giacenza o irreperibilità) e il difensore è indicato come domiciliatario o risulta difensore di fatto al momento della notificazione.
- La dichiarazione di domicilio resa dall'imputato durante il procedimento vincola ai fini delle notifiche, e la sola affermazione in ricorso che non sarebbe mai stato eletto domicilio può essere confutata dall'esame degli atti.
- La nomina e la successiva rinuncia del difensore di fiducia (se documentata) incidono sulla legittimità della notificazione: se il difensore di fiducia ha rinunciato, la notifica al difensore di ufficio che assume la difesa è efficace.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di impugnare è necessario valutare attentamente la sussistenza di profili processuali effettivamente vizianti.
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