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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27465/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo che la Corte di Cassazione, nel non riconoscere le attenuanti generiche, avrebbe errato nel ritenere che le ammissioni dell'imputato fossero dettate da un intento utilitaristico e non da genuina resipiscenza. Il ricorrente sostiene che la dichiarazione confessoria spontanea e la presa di responsabilità erano sincere e avrebbero dovuto determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che non si tratti di un errore di fatto ma di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dalla Corte di Cassazione, ossia di un errore di giudizio non sindacabile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna liquidazione a favore delle parti civili, essendo il ricorso limitato al solo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori riconducibili a una fuorviata rappresentazione percettiva; non è applicabile per riconsiderazioni valutative o di giudizio (errori di valutazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere irrogata una somma a favore della cassa delle ammende; nel caso specifico la somma è stata fissata in euro 5.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 37505/2011 e Sez. 6, n. 35239/2013)

    Orientamenti secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non copre errori di giudizio derivanti da valutazioni probatorie o di merito; se la causa dell'errore non è identificabile esclusivamente in una percezione fuorviata, si tratta di errore di giudizio non rimediabile con l'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per vizi riconducibili a una errata percezione dei fatti, non per rinnovate valutazioni di merito o per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice.
  • Quando si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, occorre dimostrare che vi sia stato un evidente errore fattuale (es. dati fattuali non considerati) e non una diversa interpretazione o ponderazione di elementi già emersi nel processo.
  • Le confessioni o ammissioni vanno analizzate nel loro complesso: se l'istanza mira a dimostrare che la confessione è stata genuina e ciò è mera diversa valutazione, il rimedio corretto è la normale impugnazione e non il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • In caso di ricorso inammissibile, è prevedibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre un ricorso analogo.

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