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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36200/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Una lavoratrice aveva ottenuto in appello la condanna dell'INPS a liquidarle la pensione di vecchiaia con decorrenza dal compimento del 60º anno di età, facendo applicazione della salvaguardia dei requisiti contributivi maturati prima della riforma del 2011, anche tramite cumulo di contributi versati in gestioni diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 24 del d.l. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, sostenendo che per chi, al 31.12.2012, non avesse ancora maturato congiuntamente età e contributi richiesti dalla disciplina previgente, il requisito anagrafico era stato innalzato a 63 anni. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, pur essendo incontestato il possesso del requisito contributivo grazie al cumulo tra gestione dipendenti e gestione commercianti, la liquidazione della pensione deve seguire, quanto al requisito anagrafico, le regole della gestione dei lavoratori autonomi; inoltre, la nuova disciplina dell'art. 24 d.l. 201/2011, in vigore dal 1.1.2012, aveva elevato l'età pensionabile a 63 anni per chi non avesse già maturato entro il 31.12.2012 tutti i requisiti previsti dalla normativa precedente. Poiché la lavoratrice non aveva ancora compiuto 60 anni prima dell'entrata in vigore della riforma, non poteva beneficiare della salvaguardia dei diritti quesiti. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 201/2011

    ha innalzato, dal 1.1.2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, salvaguardando solo chi avesse già maturato alla data di entrata in vigore della riforma tutti i requisiti previsti dalla disciplina previgente

  • l. 214/2011

    ha convertito il d.l. 201/2011, rendendo operativa la nuova disciplina dell'età pensionabile

  • art. 2, comma 3, l. 503/1992

    prevede una clausola di salvaguardia dei requisiti contributivi maturati in precedenza, anche con contributi versati in gestioni diverse dal FPLD

  • Cass. 28261/2005

    la liquidazione della pensione segue, quanto al requisito anagrafico, le regole della gestione nella quale la pensione viene liquidata

Massime di principio

  • Quando il lavoratore cumula contributi di gestioni diverse per conseguire la pensione, il requisito contributivo può essere verificato in modo unitario, ma il requisito anagrafico resta disciplinato dalle regole della gestione chiamata a liquidare il trattamento, salvo diversa previsione normativa.
  • La salvaguardia dei requisiti maturati prima di una riforma pensionistica opera solo se, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, risultano già perfezionati tutti i requisiti richiesti dalla normativa previgente; in difetto, si applica il nuovo requisito anagrafico più elevato.
  • Il possesso del solo requisito contributivo non basta a consolidare il diritto alla pensione di vecchiaia se, alla data di entrata in vigore della riforma, manca ancora il requisito dell'età previsto dalla precedente disciplina.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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