Cassazione Civile, Sentenza n. 10081/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
Un magistrato del Tribunale di Torre Annunziata era stato incolpato di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 109/2006 per avere omesso di astenersi in tre procedimenti penali nei quali una parte era difesa da un avvocato con cui intratteneva rapporti di collaborazione scientifica in ambito universitario ed editoriale. Dopo l’assoluzione per uno dei procedimenti e una prima condanna per gli altri due, la condanna era stata cassata con rinvio. In sede di rinvio, la Sezione disciplinare del CSM aveva assolto il magistrato per uno dei procedimenti perché l’addebito era escluso e, per il procedimento n. 2024/14, aveva ritenuto il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Il magistrato ha impugnato quest’ultima statuizione, chiedendo una pronuncia pienamente liberatoria. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato carenza di motivazione e violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., sostenendo che la Sezione disciplinare aveva nuovamente omesso di valutare la natura effettiva delle udienze del 22 gennaio e del 28 maggio 2015, in violazione dei temi indicati dalla precedente sentenza di cassazione. In quelle udienze, alle quali il difensore con cui il magistrato collaborava era assente, erano stati disposti rinvii preliminari: il primo anche per consentire lo svolgimento dell’udienza preliminare per alcune posizioni, su istanza già depositata e condivisa dal pubblico ministero; il secondo per permettere, dopo l’udienza preliminare, l’eventuale riunione delle posizioni degli altri imputati rinviati a giudizio. Il ricorrente deduceva inoltre che si trattava di attività prive di portata decisoria sul merito e dirette alla regolare prosecuzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso: l’assoluzione disciplinare con la formula della scarsa rilevanza del fatto non elimina ogni effetto sfavorevole e lascia al magistrato interesse a ottenere una pronuncia pienamente liberatoria. Nel merito, ha accolto l’unico motivo, rilevando che la Sezione disciplinare in sede di rinvio non si era uniformata alla precedente sentenza di cassazione, poiché aveva trascurato la natura concreta delle udienze e le ragioni processuali oggettive dei rinvii, concentrandosi invece sulla conoscenza preventiva del loro esito e sulla natura giurisdizionale dell’accoglimento dell’istanza. La Corte ha richiamato l’art. 627 c.p.p., che vincola il giudice di rinvio anche alle premesse logico-giuridiche dell’annullamento. Poiché gli accertamenti già acquisiti erano sufficienti, ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, assolvendo il magistrato dall’incolpazione relativa al procedimento n. 2024/14 per essere rimasto escluso l’addebito: nelle circostanze concrete la partecipazione alle udienze non poteva influire sulla decisione di merito ed era funzionale soltanto all’ordinata prosecuzione del procedimento e alla celerità del giudizio. Il Ministero della Giustizia è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 109/2006, art. 3-bis
La più recente, e persuasiva, giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a cui il Collegio intende dare seguito, ha infatti chiarito, superando la difforme pronuncia n. 14889/10, che, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’assoluzione con la formula di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell’addebito per insussistenza del fatto o perchè il fatto non è a lui attribuibile.
L’assoluzione disciplinare pronunciata per la scarsa rilevanza del fatto può conservare effetti svantaggiosi per il magistrato e fonda quindi il suo interesse a impugnare per ottenere l’esclusione piena dell’addebito.
Ai sensi di detta disposizione infatti, come precisato in Cass. pen. 11641/18, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno.
Il giudice di rinvio deve rispettare non soltanto il principio di diritto enunciato nella cassazione, ma anche le premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento e i presupposti coperti dal giudicato implicito interno.
art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p.
La Sezione disciplinare, in sostanza, non ha apprezzato nella sua esatta portata il dictum della sentenza n. 2301/19, la quale, nel momento stesso in cui chiedeva al giudice di rinvio di considerare “la natura effettiva delle due udienze”, implicitamente postulava il principio che l’obbligo di astensione gravante su un magistrato impedisce al medesimo di compiere le attività processuali direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della decisione, ma non gli preclude il compimento di attività che, in concreto, si palesino prive di qualunque portata decisoria e risultino destinate esclusivamente a garantire l’ordinata e sollecita prosecuzione dell’attività giurisdizionale, nell’interesse dell’amministrazione della giustizia e nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio.
L’obbligo di astensione impedisce al magistrato di compiere attività processuali rilevanti, anche indirettamente, per la decisione; non si estende invece alle attività concretamente prive di portata decisoria e dirette esclusivamente a garantire l’ordinata e sollecita prosecuzione del procedimento.
Massime di principio
- L’obbligo di astensione del magistrato non preclude attività processuali che, valutate in concreto, siano prive di qualsiasi portata decisoria e siano dirette esclusivamente a garantire l’ordinata e sollecita prosecuzione del procedimento, nell’interesse dell’amministrazione della giustizia e della ragionevole durata del giudizio.
- Nel valutare l’obbligo di astensione occorre considerare la natura effettiva dell’attività svolta nell’udienza, e non soltanto la sua qualificazione formale come attività giurisdizionale; assumono rilievo le ragioni processuali oggettive che hanno determinato il rinvio.
- Il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che fondano la pronuncia rescindente e ai relativi presupposti coperti dal giudicato implicito interno.
- L’assoluzione disciplinare del magistrato per scarsa rilevanza del fatto non esclude necessariamente ogni effetto sfavorevole e può fondare l’interesse a impugnare per ottenere una pronuncia pienamente liberatoria.
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