Cassazione Penale, Ordinanza n. 13977/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non contenessero una critica specifica e autonoma alla sentenza di appello, ma si limitassero a riproporre questioni già valutate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato e per evasione. Dalla motivazione richiamata nell'ordinanza emerge che i tre motivi di ricorso erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e rigettate nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, le doglianze facevano leva sull'identificazione dell'imputato tramite un tatuaggio sulla mano sinistra, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, c.p.
Richiamati come titolo di condanna confermata in appello per il reato patrimoniale contestato, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Richiamato come secondo reato per il quale la condanna è stata confermata in appello.
pagg. 6 su esclusione art. 131-bis cod. pen.
La censura relativa alla particolare tenuità del fatto era già stata esaminata e disattesa dal giudice di merito; in cassazione non è stata proposta una critica specifica idonea a sovvertirne la motivazione.
pagg. 6-8 su diniego art. 62 bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche era stato già motivato in appello e il ricorso non ha offerto una confutazione specifica delle ragioni poste a base del rigetto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione di questioni come l'identificazione dell'imputato, l'esclusione della particolare tenuità del fatto o il diniego delle attenuanti generiche richiede una critica puntuale e non meramente assertiva delle argomentazioni del giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta carenza di specificità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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