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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: si contestava l\'insussistenza della sorveglianza speciale o la sua inefficacia per carenza del "verbale di sottoposizione agli obblighi" e per una notificazione avvenuta tramite Polizia penitenziaria, con richiamo all\'art. 14, comma 2-bis d.lgs. n.159/2011 e alla competenza all\'esecuzione di cui all\'art.11. Si sosteneva che, per la sequenza di provvedimenti durante la detenzione, l\'imputato non poteva prevedere le conseguenze e che, semmai, si sarebbe configurato il reato di cui all\'art. 650 c.p.; (2) travisamento probatorio e carenza di motivazione circa la seconda violazione contestata (verifica domiciliare notturna del 3 dicembre 2018 tra le 03:55 e le 04:02) sostenendo che l\'imputato poteva essere presente in casa ma non sveglio; (3) travisamento probatorio e carenza di motivazione nell\'applicazione della recidiva, lamentando che la Corte d\'appello non avrebbe valutato compiutamente riprovevolezza della condotta e grado di offensività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l\'art.14, comma 2-bis (introdotto nel 2017) è intervenuto dopo l\'adozione del provvedimento impugnato e non è applicabile retroattivamente; la decorrenza e l\'efficacia della misura di prevenzione si collegano alla notificazione del decreto e la redazione del verbale ha funzione documentativa, non costitutiva. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della conoscenza effettiva degli obblighi, la notifica e i verbali redatti alla scarcerazione, e irrilevante che la notificazione sia stata svolta dalla Polizia penitenziaria. Ha confermato che per la violazione dell\'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 è sufficiente il dolo generico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come mera ripetizione della critica di merito già disattesa in appello. Anche il terzo motivo è stato respinto: la Corte di appello ha valutato correttamente i precedenti penali e la loro rilevanza ai fini della recidiva, secondo i criteri dell\'art.133 c.p., ritenendo la condotta indicativa di perdurante inclinazione a delinquere. Di conseguenza la sentenza di condanna è stata confermata e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: la Cassazione conferma che per tale reato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà del loro inadempimento).

  • art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla legge 17/10/2017, n.161)

    "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi"

    La Corte rileva che la disposizione è intervenuta dopo il provvedimento impugnato e non è retroattiva; inoltre la redazione del verbale ha funzione documentativa (non costitutiva) della rinnovata operatività della misura dopo la detenzione.

  • art. 11, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata nella doglianza sulla competenza all'esecuzione (Autorità di pubblica sicurezza). La Corte però ritiene irrilevante, ai fini della conoscenza effettiva della misura, che la notificazione sia stata effettuata tramite Polizia penitenziaria.

  • art. 650 c.p.

    Cfr. richiamo difensivo: si sosteneva che l'inosservanza fosse più propriamente ascrivibile a inosservanza di ordine dell'autorità (art.650). La Corte non ha accolto tale conversione dei fatti, ritenendo integrata la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di valutazione della recidiva e della pericolosità sociale: la Corte ricorda che la valutazione deve essere concreta e collegare i precedenti al fatto in esame; la Corte d'appello ha svolto corretta valutazione secondo tali criteri.

Massime di principio

  • La decorrenza e l'efficacia della sorveglianza speciale si collegano alla notificazione del relativo decreto: la successiva redazione del "verbale di sottoposizione agli obblighi" ha funzione documentativa e non costituisce condizione di efficacia della misura, salvo diversa previsione retroattiva.
  • La conoscenza effettiva degli obblighi può risultare da notifiche e verbali redatti al momento della scarcerazione; la modalità materiale della notificazione (anche se effettuata dalla Polizia penitenziaria) non esclude l'efficacia della conoscenza quando risulti chiara la comunicazione degli obblighi.
  • Per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare finalità specifiche o dolo qualificato.
  • In sede di ricorso per cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a ripetere argomentazioni già svolte e rigettate in sede di appello senza una critica argomentata alla decisione della corte di merito.
  • La rilevazione della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata del rapporto tra precedenti e fatto in esame secondo i criteri dell\'art.133 c.p.; la mera elencazione di precedenti non è sufficiente, ma una motivazione che faccia emergere l\'attitudine a delinquere può legittimare il riconoscimento della recidiva.

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