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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202501215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell'8 maggio 2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell'8 maggio 2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 16 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a tempo determinato alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e aveva condannato il Ministero, previa emissione della carta docente, ad accreditarvi € 2.000,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva attribuito la carta. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'assegnazione della carta con accredito dell'importo di € 2.000,00, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l'attivazione in favore del docente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e l'accredito della somma di € 2.000,00. Il Collegio ha escluso gli interessi legali richiesti, poiché non previsti dalla sentenza posta in esecuzione e quindi estranei al contenuto dell'obbligazione risultante dal giudicato. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del relativo ufficio, quale commissario ad acta, stabilendo che provveda entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte. Nessun rimborso è dovuto al commissario, in quanto interno alla medesima amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Riconosce e disciplina la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui il giudicato ha riferito il diritto del docente a tempo determinato.

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Impone all'amministrazione di dare attuazione alla carta elettronica nel rispetto della disciplina legislativa e dei vincoli derivanti dal giudicato.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Individua le modalità e le funzionalità operative della carta elettronica del docente, secondo le quali deve essere eseguito il giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e la persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve rispettare sia il contenuto specifico della pronuncia sia la disciplina normativa richiamata dalla stessa; quando il giudicato dispone l'emissione e l'accredito di una carta elettronica del docente, l'amministrazione deve attribuire la carta secondo le modalità e le funzionalità previste dalla normativa di settore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme ulteriori, quali gli interessi legali, se esse non risultano dal contenuto della sentenza posta in esecuzione, poiché il giudice dell'ottemperanza non può ampliare l'obbligazione consacrata nel giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega e fissazione di un termine per il compimento degli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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