Cassazione Penale, Sentenza n. 3285/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/10/2021 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la condanna per furto aggravato (reati commessi il 18.02.2013 a Firenze e il 17.04.2013 a Fiesole) contestando la mancata ricezione/validazione della nomina fiduciaria dell'avv. Lipiani trasmessa a mezzo PEC e la conseguente mancata accoglienza dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento; la ricorrente deduceva che il deposito via PEC era conforme all'art. 24 del decreto-legge n.137/2020 che non richiederebbe firma digitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'imputata era comunque rappresentata da altro difensore (Avv. Massimiliano Dei) che aveva partecipato e presentato conclusioni; inoltre la normativa emergenziale (art.24 DL 28.10.2020 n.137 e il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9.11.2020) richiedeva che gli atti trasmessi via PEC fossero in formato PDF e sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata e che fossero inviati agli indirizzi PEC indicati ufficialmente. Nel caso di specie il primo invio era stato fatto a un indirizzo PEC non corretto e la documentazione (nomina e istanza di rinvio) è pervenuta lo stesso giorno dell'udienza, senza che fosse dimostrata tempestiva e corretta portata all'attenzione del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in favore di Caridà Maria Assunta euro 3.000 oltre accessori e a favore dell'altra parte civile l'importo indicato nel dispositivo, parzialmente riportato nel testo).
Norme richiamate
Norma penale richiamata quale fattispecie che ha portato alla condanna in primo e secondo grado (reato contestato: furto aggravato nelle forme indicate nella sentenza impugnata).
decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, art.24
Disciplina le modalità di deposito mediante posta elettronica certificata per atti, documenti e istanze; il comma richiamato prevede che il deposito debba seguire le modalità tecniche e gli indirizzi indicati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 9 novembre 2020
Ha specificato le modalità tecniche di invio tramite PEC: gli atti devono essere trasmessi in formato PDF e sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata e inviati agli indirizzi PEC indicati nell'allegato; pertanto un invio privo di tali caratteristiche è non conforme.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 3436/01.12.2020 De Simone; Sez. 1, n. 21981/17.07.2020 Lungu; Sez. 6, n. 2951/25.09.2019 Di Russo)
Orientamenti richiamati: l'impedimento del difensore, se legittimo e tempestivamente comunicato, può costituire causa di rinvio anche se notificato via PEC; tuttavia quando la comunicazione avviene con modalità "atipiche" resta l'onere della parte di accertare che la cancelleria l'abbia effettivamente ricevuta e che sia stata portata all'attenzione del giudice.
Massime di principio
- I depositi via PEC agli uffici giudiziari devono rispettare le specifiche tecniche e gli indirizzi indicati dal provvedimento ministeriale (formato PDF e sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata); in mancanza il deposito può essere ritenuto non conforme.
- Anche se la giurisprudenza ammette comunicazioni via PEC e l'eventuale rinvio per legittimo impedimento comunicato per PEC, grava sulla parte che invia la comunicazione l'onere di verificare l'effettiva ricezione e la tempestiva portata all'attenzione della cancelleria/giudice.
- La presenza di un altro difensore che rappresenti effettivamente l'imputato in udienza può rendere non abortiva la prosecuzione dell'udienza anche in presenza della richiesta di rinvio per impedimento di un codifensore.
- Invii all'indirizzo PEC errato o invii effettuati tardivamente (per es. lo stesso giorno dell'udienza) espongono a rischio di inammissibilità o mancato riconoscimento dell'istanza; le eccezioni formali sulle modalità di deposito possono determinare il rigetto del rimedio in cassazione.
- In situazioni analoghe è consigliabile: (a) usare sempre gli indirizzi PEC ufficiali indicati dall'ufficio; (b) sottoscrivere digitalmente gli atti come previsto dalle disposizioni tecniche; (c) confermare via canali alternativi (telefono, invio a cancelleria) l'avvenuto deposito quando il termine o l'udienza è ravvicinata; (d) documentare in modo puntuale e tempestivo l'impedimento del difensore.
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