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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26801/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Giacalone aveva impugnato il diniego di autorizzazione ad acquistare e detenere, nella camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale, sostenendo che il divieto ledeva il diritto al trattamento rieducativo e ai "piccoli gesti di normalità quotidiana". Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo, ritenendo il divieto non giustificato da esigenze di sicurezza. Il Ministero (Amministrazione penitenziaria) ha impugnato sostenendo che la materia rientra nella discrezionalità amministrativa, che il regime 41-bis e le norme/regole esecutive e la circolare dipartimentale vietano o limitano l'uso di tali apparecchi nei reparti differenziati per ragioni di sicurezza e che il contrassegno SIAE non esclude rischi di introduzione/uso improprio o di contenuti non idonei.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Ministero fondato e ha accolto l'appello. Ha affermato che, pur non essendo vietato in assoluto l'uso di lettori CD per finalità ricreative, nei casi di detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis l'autorizzazione amministrativa deve essere valutata tenendo conto delle pregnanti esigenze di sicurezza e della possibile necessità di adottare misure tecniche e controlli supplementari. La Corte ha escluso che il contrassegno SIAE sia idoneo a sostituire i controlli sul contenuto e sui dispositivi e ha posto l'accento sull'onere organizzativo e di risorse richiesto per garantire la sicurezza. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale per un nuovo esame, istruito secondo i criteri di bilanciamento e verifica della ragionevolezza degli adempimenti richiesti all'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Prevede un regime detentivo differenziato con limitazioni al trattamento intramurario per impedire comunicazioni con l'esterno e il mantenimento di legami con l'ambiente delinquenziale; giustifica restrizioni preventive sull'introduzione e uso di dispositivi che possano agevolare flussi illeciti di comunicazione.

  • Art. 35-bis, Ordinamento penitenziario

    Richiamato dall'Amministrazione come fonte delle misure disciplinari e regolamentari interne; la Corte rileva che le scelte operative e di sicurezza rientrano nell'ambito di intervento amministrativo, purché motivate e proporzionate.

  • Art. 69, Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata a supporto delle competenze amministrative in materia di disciplina del trattamento dei detenuti; usata per sostenere la legittimità di limiti dispositivi per ragioni di ordine e sicurezza.

  • Art. 40 regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario

    Regola l'uso di apparecchiature nella detenzione (consentite per lavoro, studio o previa autorizzazione): la Corte conferma che tale disciplina ammette usi limitati ma non impone una regola assoluta di ammissione per finalità ricreative, lasciando spazio alla valutazione di sicurezza amministrativa.

  • Art. 14 regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario

    Richiesto nel ricorso per evidenziare norme regolamentari su beni consentiti e controlli; la Corte ne tiene conto nell'esaminare la legittimità delle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.

  • Circolare dipartimentale (richiamata dall'Amministrazione)

    Predispone limiti operativi per i reparti 41-bis (ad es. ammissione solo di apparecchi forniti dall'Amministrazione e divieto di personal computer), giustificando restrizioni per motivi di sicurezza; la Corte ne riconosce la rilevanza ma chiede che eventuali divieti siano valutati anche in relazione alla fattibilità dei controlli e alle ragioni di trattamento.

Massime di principio

  • Nei reparti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis le limitazioni all'introduzione e all'uso di dispositivi tecnologici (es. lettori CD) possono essere legittime se fondate su esigenze concrete di ordine e sicurezza.
  • L'uso di lettori CD e supporti personali non è precluso in assoluto dalla normativa: l'amministrazione può autorizzarne l'uso per lavoro, studio o, in casi valutati, per fini ricreativi, ma deve poter garantire i controlli tecnici necessari per prevenire manomissioni o flussi illeciti di comunicazione.
  • Il contrassegno SIAE attesta il rispetto del diritto d'autore ma non garantisce la conformità del contenuto alla sicurezza penitenziaria; non sostituisce dunque i controlli di merito richiesti dall'Amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale è ammesso, ma il giudice deve tenere conto dell'onere organizzativo e delle risorse necessarie all'Amministrazione per realizzare le misure di sicurezza richieste dall'autorizzazione: la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza è centrale.
  • In caso di diniego di autorizzazione da parte della direzione, il ricorso giudiziale può portare all'annullamento solo se il diniego risulta irragionevole o sproporzionato rispetto alle esigenze di trattamento del detenuto e alle concrete possibilità organizzative dell'istituto; altrimenti il provvedimento amministrativo deve prevalere.
  • Il giudice di merito, su rinvio, dovrà motivare specificamente se e in che misura l'autorizzazione richiederebbe adempimenti tecnici o risorse non esigibili dall'Amministrazione, e valutare possibili misure alternative per contemperare sicurezza e diritto al trattamento.

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