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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32903/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente chiedeva che la Corte d'appello ammettesse la produzione di atti relativi al fallimento della S.r.l. PlayMall Arechi (per dimostrare che Gennatiempo si era costituito parte civile dopo l'apertura del fallimento) e l'escussione di due persone informate sui fatti per provare che le somme prelevate erano destinate a professionisti su incarico di Gennatiempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e/o inammissibile. Ha ritenuto generica e infondata la censura sulla legittimazione della parte civile, rilevando che dagli atti risultava che Gennatiempo si era costituito "in proprio e quale ex legale rappresentante" e che la mera e-mail del curatore fallimentare non prova la continuazione della procedura fallimentare in senso utile al ricorrente. Quanto alle richieste istruttorie, la Corte ha confermato il principio per cui la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito e non sono rimettibili alla revisione in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici. Confermato, in tal modo, l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito circa la responsabilità per il reato di furto (capo A) e la dichiarazione di prescrizione per il furto della chiave (capo B) operata dalla Corte d'appello; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile per il grado.

Norme richiamate

  • artt. 81, 624, 625 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen.

    Gli artt. richiamati sono stati utilizzati dalla Corte d'appello per qualificare il fatto come furto (art. 624) con le aggravanti richiamate e per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha richiamato tali articoli in quanto già valutati in sede di merito e non ha ritenuto sussistenti vizi di diritto tali da annullare la motivazione di merito.

  • Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Richiamata per precisare che, se denunciato un error in procedendo, la Corte di legittimità può esaminare anche aspetti di fatto attraverso l'accesso agli atti processuali; tuttavia ciò non autorizza un nuovo sindacato di merito sulle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito.

  • Sez. Un., n. 6402 del 30/4-2/7/1997 (Dessimone)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie e che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un coerente apparato argomentativo.

  • Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004 (Elia)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale del principio che limita l'intervento del giudice di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rinnovare l'istruttoria: contestazioni che si limitino a proporre una diversa lettura delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • La legittimazione della parte civile va verificata sugli atti processuali e sulla data di costituzione; una mera comunicazione (es. e-mail del curatore fallimentare) non è sufficiente a rovesciare la valutazione documentale già prodotta in giudizio.
  • La richiesta di acquisire documenti o di escutere nuovi testi in appello deve essere adeguatamente motivata e riferita a elementi nuovi e rilevanti; l'insufficiente specificazione dell'utilità probatoria rende il diniego non censurabile in sede di legittimità.
  • Confessioni spontanee e riprese video costituiscono elementi probatori concreti e possono legittimare la condanna quando il giudice di merito ne accerti l'attendibilità e la coerenza con il quadro probatorio complessivo.
  • I profili relativi alla prescrizione vanno accertati in base ai termini di legge e alla data di commissione del fatto: eventuali reati collegati possono avere decorrenze diverse (per es. differente epoca per il furto della chiave e per i successivi prelievi).
  • Se si denuncia un errore in procedendo, la Cassazione può esaminare gli atti per verificare la sussistenza di tale errore, ma ciò non autorizza una riconsiderazione globale delle risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito.
  • In casi di contestazioni sulla legittimazione della parte civile in relazione a procedure concorsuali (fallimento), è essenziale produrre prove documentali chiare e datate che dimostrino l'effettiva sussistenza o cessazione della legittimazione al momento della costituzione.

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