Cassazione Penale, Sentenza n. 26458/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo condanna per diffamazione deducendo la nullità del giudizio d'appello per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione. Sostiene che la notifica sarebbe stata illegittimamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., al difensore d'ufficio a causa della presunta irreperibilità del Baratti presso il domicilio eletto (la società di cui è rappresentante), domicilio che però risultava regolarmente attivo all'indirizzo indicato. In subordine assume che, non essendo inesistente l'indirizzo, la procedura non avrebbe dovuto proseguire con le modalità adoperate ma con quelle degli artt. 157 e 159 c.p.p., prevedendo nuove ricerche dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il giudice ricostruisce che il 26 gennaio 2021 vi fu un primo tentativo di notifica all'indirizzo indicato (Via Pedini n. 30, Calenzano) andato deserto per effettiva irreperibilità. Successivamente, in data 19 febbraio 2021 e per ordine del Tribunale, la notifica veniva ripetuta e ritualmente eseguita presso il domicilio eletto del Baratti (Baratti Giovanni s.r.l., Via Baldanzese n. 168), consegnata a persona incaricata e seguita dall'invio della raccomandata di avviso. Pertanto la notifica è stata regolare e non è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il giudice rileva che la notifica contestata non è stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; quindi l'eccezione del ricorrente relativa a una notificazione al difensore d'ufficio non trova riscontro negli atti.
Richiamata dal ricorrente come alternativa procedurale da usare in caso di irreperibilità, è stata valutata dal giudice alla luce della concreta vicenda: non essendo l'indirizzo inesistente, la notifica effettivamente eseguita al domicilio eletto ha ritenuto corretta la procedura adottata.
Analogamente all'art. 157, indicato dal ricorrente come modalità che avrebbe dovuto essere adottata, ma il giudice ritiene che la ripetizione della notifica al domicilio eletto sia stata regolare e sufficiente.
Applicato per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile; il giudice ha pronunciato la sanzione pecuniaria e la refusione delle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La notifica al domicilio eletto è valida se viene effettivamente consegnata a persona incaricata presso l'indirizzo indicato e seguita dagli avvisi rituali (es. raccomandata di avviso); in tal caso non è necessario ricorrere automaticamente ad altre modalità.
- L'asserita irreperibilità dell'imputato a una prima sede non impone di per sé l'applicazione automatica delle regole di notifica previste per l'assenza o per il domicilio inesistente: occorre verificare la concreta situazione e le successive ricerche e tentativi.
- L'art. 161, comma 4, c.p.p. (notifica al difensore) rileva solo se realmente sussistono le condizioni che ne giustificano l'uso; una contestazione formale senza riscontro fattuale può essere dichiarata manifestamente infondata.
- Chi impugna una sentenza per presunte irregolarità nella notificazione deve provare l'effettiva illegittimità dell'atto di notifica; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In caso di domicilio eletto presso una società, la consegna a persona incaricata di ricevere le notificazioni è normalmente sufficiente per ritenere valida la notifica, sempre che sia dimostrabile il rituale inoltro degli avvisi previsti.
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