Cassazione Penale, Ordinanza n. 34254/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per porto ingiustificato di due oggetti atti ad offendere trovati all'interno dell'autovettura da lui condotta. Con i due motivi di ricorso ha sostanzialmente chiesto una rivalutazione del materiale probatorio, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando sia l'insussistenza del 'giustificato motivo' per il porto degli oggetti, sia il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova lettura delle evidenze di merito, già logicamente valutate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato il porto di due bastoni visibili nell'auto condotta dall'imputato, senza che questi avesse indicato alcun giustificato motivo. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego della lieve entità, valorizzando la pluralità delle armi improprie e le modalità del porto, anche in connessione con il rinvenimento di sostanza stupefacente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo del porto di oggetti atti ad offendere sussiste solo quando specifiche esigenze dell'agente risultino coerenti con regole comportamentali lecite, valutate in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Per la lieve entità non basta considerare le dimensioni dello strumento atto a offendere, ma occorre valutare tutte le modalità del fatto e la personalità del reo, che possono attribuire particolare significato al porto ingiustificato.
Corte cost. n. 186 del 2000
profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di censura di legittimità, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- In materia di porto di oggetti atti ad offendere, il 'giustificato motivo' richiede esigenze specifiche dell'agente oggettivamente compatibili con una condotta lecita e non una mera allegazione difensiva generica.
- La presenza visibile degli oggetti nell'autovettura, unita alla mancanza di qualunque spiegazione sul loro porto, può legittimare il giudizio di insussistenza del giustificato motivo.
- Il diniego della causa di non punibilità o attenuazione per lieve entità è correttamente motivato quando il giudice valorizza non solo l'oggetto portato, ma anche il numero degli strumenti, le modalità del porto e la personalità dell'agente.
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione di merito è insindacabile quando è coerente, completa e non manifestamente illogica; il dissenso sulla lettura delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile.
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