Cassazione Penale, Ordinanza n. 01465/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale di Taranto gli aveva applicato la pena concordata per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di immediata definizione favorevole nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulate non rientrassero tra i motivi consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017. In particolare, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso soltanto per questioni relative alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva invece prospettato vizi motivazionali sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), che nel caso concreto costituisce il provvedimento impugnato.
È richiamato come parametro per la dedotta omissione di cause di proscioglimento immediatamente rilevabili, ma la Corte non entra nel merito perché la doglianza non è deducibile con il ricorso proposto avverso il patteggiamento.
Individua tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta: volontà dell'imputato, errata qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamata come fonte della modifica del regime delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento, che ha ristretto i motivi deducibili.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
È citata come precedente conforme sul carattere tassativo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investono profili diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
- La deduzione del mancato rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è di per sé un motivo autonomamente proponibile contro il patteggiamento, se non quando si traduca in una delle specifiche violazioni deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento la verifica della Corte è limitata ai profili di validità del consenso, di corretta qualificazione giuridica, di corrispondenza tra richiesta e decisione e di legalità del trattamento sanzionatorio; restano esclusi i vizi di motivazione sul merito della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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